Cassazione Penale, Sentenza n. 27131/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato raggiunto da custodia cautelare in carcere per partecipazione a un’associazione di tipo mafioso e per un episodio di estorsione aggravata. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura già applicata dal GIP, valorizzando soprattutto una sentenza sopravvenuta di condanna emessa all’esito di giudizio abbreviato per i medesimi capi, oltre ad elementi captativi ritenuti indicativi della perdurante appartenenza apicale alla cosca e dell’attualità del pericolo di reiterazione. Il ricorso per cassazione deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 125, 275, comma 1-bis, e 299, comma 4, c.p.p. sostenendo che la sopravvenuta condanna non poteva giustificare automaticamente la nuova misura, specie dopo un precedente annullamento cautelare; inoltre lamentava violazione degli artt. 125, 238-bis e 274, comma 1, lett. c), c.p.p. per motivazione apparente, mancato confronto con le deduzioni difensive e uso di elementi già esaminati e ritenuti inidonei nel precedente incidente cautelare. La difesa insisteva sul fatto che la condotta carceraria fosse positiva, che i contatti con altri sodali fossero sovrastimati e che gli elementi captativi e le vicende di altri procedimenti dimostrassero piuttosto l’autonomia criminale di terzi e non la persistenza della direzione del gruppo da parte del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il precedente annullamento cautelare si fosse formato solo sulla carenza di gravità indiziaria e non sulla insussistenza delle esigenze cautelari; pertanto la successiva sentenza di condanna emessa in primo grado, pur non irrevocabile, costituiva un elemento nuovo idoneo a superare quel precedente assetto. Ha poi escluso che il provvedimento impugnato si fosse fondato sulla sola sopravvenienza della condanna in modo automatico: il Tribunale del riesame aveva infatti coordinato tale dato con la contestazione di associazione mafiosa, con la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. e con specifici elementi di fatto ritenuti sintomatici della perdurante pericolosità e della mancata rescissione del vincolo associativo. La Corte ha inoltre giudicato non apparente la motivazione, rilevando che le censure difensive chiedevano in sostanza una rivalutazione del materiale captativo e probatorio, non consentita in sede di legittimità. È stata infine ritenuta infondata anche la censura sul capo relativo all’estorsione aggravata, poiché la misura era comunque sorretta dalla condanna per il reato associativo e, in ogni caso, vi era stata anche condanna di primo grado per il reato-fine.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La contestazione associativa di tipo mafioso comporta la valorizzazione della forza del vincolo e, ai fini cautelari, consente di applicare la presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 416-bis.1 c.p.
L’estorsione contestata è stata qualificata come aggravata per essere commessa avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. o comunque al fine di agevolare l’associazione mafiosa.
art. 125 c.p.p.
Richiamato a sostegno della censura sulla motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha escluso il vizio motivazionale.
art. 275, comma 1-bis, c.p.p.
La sentenza di condanna sopravvenuta può incidere sulla valutazione cautelare, ma non in modo automatico: occorre una verifica congiunta con ulteriori elementi sintomatici dei pericula libertatis.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Per il partecipe ad associazione mafiosa opera una presunzione relativa di esigenze cautelari, superabile solo con elementi concreti e univoci che dimostrino la rescissione stabile dei legami o la dissoluzione del sodalizio.
art. 299, comma 4, c.p.p.
La sopravvenienza di nuovi elementi, come una sentenza di condanna, consente una nuova valutazione cautelare quando modifichi il quadro precedente.
art. 238-bis c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione al possibile utilizzo della sentenza di condanna sopravvenuta; la Corte ne ha ammesso l’incidenza sul piano cautelare nei limiti sopra indicati.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma sulle esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sull’attualità del rischio.
art. 273 c.p.p.
Il precedente giudicato cautelare riguardava l’insussistenza della gravità indiziaria, poi superata dalla sopravvenuta condanna.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposta la trasmissione della copia al direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti, poiché il provvedimento non comporta la rimessione in libertà.
Massime di principio
- In materia cautelare, il giudicato incidentale opera rebus sic stantibus e non impedisce una nuova valutazione quando sopravvengano elementi idonei a mutare il quadro originario, tra cui la sentenza di condanna intervenuta dopo il precedente assetto cautelare.
- Se il precedente annullamento cautelare era fondato sulla carenza di gravità indiziaria, la sopravvenuta condanna per i medesimi fatti può superare quel giudizio e costituire elemento nuovo rilevante ai fini dell’applicazione o conferma della misura.
- La sentenza di condanna sopravvenuta non legittima però un automatismo cautelare: il giudice deve comunque motivare sulla concreta attualità delle esigenze cautelari, coordinando la condanna con gli altri elementi del caso.
- Per i reati di associazione mafiosa, la presunzione relativa di esigenze cautelari può essere vinta solo da dati concreti e univoci che attestino la stabile rescissione dei legami con il sodalizio o la sua dissoluzione; non bastano il decorso del tempo, la mancanza di nuove contestazioni o una condotta carceraria regolare.
- Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del materiale probatorio se la motivazione del provvedimento cautelare è congrua e non meramente apparente.
- In presenza di una condanna per il delitto associativo, la misura custodiale può essere sorretta anche quando il reato-fine abbia una motivazione meno autonoma, purché la pericolosità e il rischio di reiterazione siano adeguatamente argomentati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26970/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26972/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27070/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27071/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27072/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27073/2026 del 17/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →