Risoluzione n. 47 del 12/03/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 137T per consentire il versamento, con modelli F23 e F24, degli indennizzi dovuti per occupazione abusiva di beni del demanio marittimo e per opere inamovibili realizzate senza titolo o con titolo incompatibile. Fornisce inoltre le istruzioni di compilazione dei modelli e indica la decorrenza operativa per F24.
Istituzione del codice tributo 137T per indennizzi su occupazione abusiva del demanio marittimo
Istituzione del codice tributo 137T per indennizzi sul demanio marittimo
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2007 n. 47 interviene in attuazione dell'art. 1, comma 257, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e istituisce un codice tributo specifico per il versamento degli indennizzi dovuti in caso di occupazione abusiva di beni del demanio marittimo. Il documento chiarisce l'ambito applicativo dell'indennizzo, le modalità di versamento tramite F23 e F24 e le relative istruzioni di compilazione.
Quadro normativo e interpretazione dell'art. 8 del D.L. n. 400/1993
Il testo richiama l'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni. Tale norma stabilisce che, a decorrere dal 1990, gli indennizzi per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, delle zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella risultante dall'applicazione del decreto stesso, maggiorata rispettivamente:
- del 200% per le utilizzazioni senza titolo;
- del 100% per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio.
La legge n. 296/2006, comma 257, viene richiamata come norma interpretativa: le utilizzazioni considerate dall'art. 8 devono intendersi riferite alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Quando invece l'occupazione si concretizza nella realizzazione di opere inamovibili sui beni demaniali marittimi, in assenza assoluta di titolo abilitativo oppure con un titolo abilitativo incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo deve essere commisurato ai valori di mercato.
Ambito dell'indennizzo e misure sanzionatorie
La risoluzione precisa che, nei casi di opere inamovibili realizzate in assenza di titolo o con titolo incompatibile, resta ferma l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, compreso il ripristino dello stato dei luoghi. L'indennizzo in tali ipotesi non segue i criteri dell'art. 8 del D.L. n. 400/1993 come interpretato per la mera occupazione, ma deve essere quantificato sulla base del valore di mercato.
Codice tributo istituito e finalità del versamento
Per consentire il versamento dell'indennizzo di competenza del Bilancio dello Stato, con esclusione di quanto dovuto alla Regione Siciliana, tramite modelli F23 e F24, viene istituito il codice tributo:
- 137T – "Indennizzi dovuti in caso di occupazione abusiva di beni del demanio marittimo e realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale ex Legge 296/2006, art. 1, c. 257".
Le somme riscosse con tale modalità sono imputate al capo 7 del capitolo 2607 del Bilancio dello Stato.
Istruzioni per la compilazione del modello F23
In caso di versamento tramite modello F23, il codice tributo 137T deve essere esposto nel campo 11. Devono inoltre essere indicati:
- nel campo 6, il codice dell'ufficio della filiale dell'Agenzia del Demanio territorialmente competente;
- nel campo 9, la causale ED.
Istruzioni per la compilazione del modello F24
In caso di utilizzo del modello F24, il codice tributo 137T deve essere riportato nella sezione "Erario" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Come "anno di riferimento" va indicato l'anno in cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".
Decorrenza operativa
Per i versamenti effettuati tramite modello F24, la risoluzione precisa che il codice tributo sarà operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione stessa, quindi dal 12 marzo 2007.
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