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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15709/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di L'Aquila il 28/10/2024. I reati contestati riguardano violazioni della normativa sugli stupefacenti: art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1) per fatti commessi tra il 2022 e giugno 2024 in L'Aquila, e art. 110 c.p. combinato con art. 73 d.P.R. n. 309/90 per fatti del 19 marzo 2024. Il ricorrente, tramite difensore, ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; (2) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, sottoscritta dallo stesso Michele Franco e depositata il 27 febbraio 2025. Conseguentemente la corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 500 in favore della cassa delle ammende, rilevando che l'art. 616 c.p.p. impone la sanzione indipendentemente dalla causa di inammissibilità (anche nel caso di rinuncia ex art. 591 c.p.p.). Disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Decisione resa il 18 marzo 2025.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma sostanziale del testo unico sugli stupefacenti che riguarda ipotesi più gravi legate a traffici e attività illecite connesse agli stupefacenti; nella sentenza indica il capo di imputazione principale per cui è stata disposta la custodia cautelare.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Prevede le fattispecie di detenzione e altre condotte illecite relative agli stupefacenti; citato insieme all'art. 110 c.p. per fatti contestati del 19/03/2024.

  • codice penale, art. 110

    Norma sul concorso di persone nel reato; interpretata nella sentenza come partecipazione/integrazione della responsabilità rispetto alla fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la sanzione pecuniaria per l'inammissibilità degli impugnazioni; la corte interpreta la norma nel senso che la sanzione è dovuta indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità (anche in caso di rinuncia all'impugnazione).

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    Richiamato come parametro tradizionale di inammissibilità per alcune impugnazioni; la sentenza segnala che l'art. 616 c.p.p. non limita la sanzione ai soli casi previsti dall'art. 606, comma 3, estendendo l'applicazione anche ad altre ipotesi.

  • codice di procedura penale, art. 591

    Disciplina casi di inammissibilità relativi a impugnazioni diverse (tra cui la rinuncia all'impugnazione); la corte include la rinuncia all'appello tra le ipotesi che comportano inammissibilità e la conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 616 c.p.p.

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    Riguarda adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la corte dispone l'invio agli uffici per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se validamente effettuata e depositata, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito da parte del giudice dell'appello.
  • L'art. 616 c.p.p. prevede una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità dell'impugnazione e la corte la applica indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità (quindi anche in caso di rinuncia volontaria).
  • Chi intende contestare la custodia cautelare deve valutare attentamente la rinuncia: rinunciare comporta non solo la perdita dell'ultimo grado di tutela ma anche possibili sanzioni economiche e la condanna alle spese processuali.
  • Nel ricorso contro misure cautelari è necessario documentare con chiarezza i profili relativi ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari; se tali profili non vengono valutati dal giudice per causa di inammissibilità, non si otterrà pronuncia sul merito.
  • La sottoscrizione e il deposito formale della rinuncia devono rispettare le modalità previste per essere efficaci (firma dell'interessato, autentica della firma del difensore se richiesta), poiché la loro validità è condizione per la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia.
  • Se si desidera lasciare aperta la possibilità di riesame, non si dovrebbe rinunciare anticipatamente: esistono strumenti alternativi (es. istanza di revoca o nuovi motivi) che permettono comunque di impugnare la misura senza incorrere nelle sanzioni per inammissibilità.

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