Cassazione Penale, Sentenza n. 05151/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza relativo alla proposta del Questore di Pesaro e Urbino, in data 24/07/2025, di applicare nei confronti di Giovanni De Gennaro il divieto di utilizzare piattaforme o servizi informatici e telematici e il divieto di possedere o usare telefoni cellulari e altri dispositivi, ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis, d.lgs. n. 159/2011. Il Presidente del Tribunale di Pesaro aveva dichiarato l'incompetenza funzionale e territoriale ritenendo competente il Tribunale del capoluogo del distretto (Tribunale di Ancona, Sezione Misure di Prevenzione), mentre il Tribunale di Ancona, ricevuti gli atti, ha declinato la propria competenza e ha sollevato conflitto negativo sostenendo che la materia rientra nel sottosistema delle misure personali di competenza del questore e che la decisione sulla proposta del questore deve essere assunta dal tribunale in composizione monocratica (o dal tribunale per i minorenni se destinatario minorenne). Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Pesaro.
La decisione
La Corte ha ritenuto il conflitto ammissibile e ha affrontato le questioni interpretative sul regime dell'avviso orale e dei divieti di cui al comma 6-bis. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 2/2023, le modifiche legislative del 2023 (d.l. n. 123/2023, conv. l. 13/11/2023, n. 159) e dell'aprile 2025 (d.l. 11/04/2025, conv. l. 09/06/2025, n. 80) volte a ricondurre le restrizioni della libertà di comunicazione sotto la riserva di giurisdizione e a chiarire l'autorità giudiziaria deputata. La Corte ha affermato che l'avviso orale resta una misura di prevenzione adottata dal questore; la formulazione della proposta di divieto ai sensi del comma 6-bis è rimessa al questore, mentre la decisione spetta all'autorità giudiziaria indicata dal comma 6, cioè al tribunale in composizione monocratica per i maggiorenni e al tribunale per i minorenni per i minori ultraquattordicenni. Tale compito giudiziale ha natura di controllo sostanziale e di garanzia (contraddittorio, verifica di necessità e proporzionalità) ma non trasforma la misura in una autonoma misura di prevenzione giudiziale da ricondurre al tribunale distrettuale collegiale. In conclusione, la Corte ha attribuito la competenza al tribunale in composizione monocratica competente sul luogo dell'emissione e, quindi, ha dato ragione alle posizioni favorevoli alla competenza del Tribunale di Pesaro (monocratico) rispetto alla pretesa del Tribunale di Ancona di assumerne la cognizione come Tribunale della prevenzione collegiale.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia), art. 3
comma 1, comma 4, comma 6, comma 6-bis, comma 6-ter, comma 6-quater
L'avviso orale resta misura adottata dal questore; il comma 6 garantisce al destinatario la facolta di opporre l'avviso orale innanzi al tribunale in composizione monocratica (per i maggiorenni) o al tribunale per i minorenni (per i minori ultraquattordicenni). Il comma 6-bis consente al questore di proporre al tribunale in composizione monocratica (per i maggiorenni) o al tribunale per i minorenni (per i minori) l'applicazione di divieti telematici e del possesso/uso di telefoni; la Corte ha interpretato la norma come riserva al giudice di una verifica sostanziale e non come attribuzione di una nuova autonoma misura giudiziale al tribunale collegiale.
Corte costituzionale, sentenza n. 2 del 2023
dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 che includeva i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente vietabili dal questore
Ha affermato la necessità della riserva di giurisdizione e della motivazione giudiziale per le restrizioni alla libertà di comunicazione; ha imposto l'intervento del legislatore per adeguare la disciplina, giustificando l'attribuzione al giudice di un ruolo sostanziale nelle ipotesi di restrizione della comunicazione.
d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 novembre 2023, n. 159
introduzione del comma 3-bis e inserimento del comma 6-bis nell'art. 3 d.lgs. n. 159/2011
Intervento legislativo volto a recepire le indicazioni della Corte costituzionale, introducendo la disciplina che subordina l'applicazione di taluni divieti a decisione giudiziale e prevedendo la competenza del tribunale in composizione monocratica (e del tribunale per i minorenni) per la decisione sulla proposta del questore.
d.l. 11 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla l. 9 giugno 2025, n. 80
interpolazione dell'art. 3, comma 6-bis, con le locuzioni che chiariscono 'al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o' e 'nei casi di cui al comma 3-bis' per il tribunale per i minorenni
Chiarificazione formale della competenza giudiziale: il legislatore ha esplicitato che, per i maggiorenni, la proposta del questore va davanti al tribunale in composizione monocratica e, per i minori ultraquattordicenni, davanti al tribunale per i minorenni.
art. 48 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale pronuncia esclusivamente in composizione collegiale
Principio generale di collegialità del tribunale della prevenzione; la Corte ha ritenuto che tale principio non venga superato dalla previsione del tribunale in composizione monocratica per la decisione sulle proposte ex comma 6-bis, poiché quest'ultimo esercita una funzione speciale e di garanzia nell'ambito dell'avviso orale adottato dal questore.
Massime di principio
- Quando il questore propone l'applicazione dei divieti di cui all'art. 3, comma 6-bis, d.lgs. n. 159/2011, la decisione spetta al tribunale in composizione monocratica per i maggiorenni e al tribunale per i minorenni per i minori ultraquattordicenni; non compete al tribunale della prevenzione collegiale semplicemente perché la misura afferisce all'avviso orale proposto dal questore.
- L'avviso orale resta misura amministrativa di prevenzione del questore; il giudice chiamato a decidere sulla proposta esercita un controllo sostanziale di garanzia (contraddittorio, verifica di necessità e proporzionalità) sulle restrizioni alla libertà di comunicazione.
- Le modifiche legislative successive alla sentenza della Corte costituzionale n. 2/2023 devono essere lette nella prospettiva di garantire la riserva di giurisdizione per le restrizioni della libertà di comunicazione, senza trasformare automaticamente la proposta del questore in una misura giudiziaria autonoma riconducibile al tribunale collegiale.
- In caso di conflitto di competenza tra giudici sul riparto di funzioni tra questore, tribunale monocratico e tribunale della prevenzione, la soluzione richiede l'analisi della natura ontologica della misura, della funzione di garanzia attribuita al giudice e delle modifiche normative successive; prevale l'interpretazione che riconosce al tribunale monocratico la competenza a decidere sulle proposte ex comma 6-bis.
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