Sentenza del 24/03/2016 n. 443 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
PROCESSOTRIBUTARIO - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - ESTINZIONE PER INATTIVITA' - SUSSISTE- CURATORE DI EREDITA' GIACENTE - RIMESSIONE IN TERMINI - NON SUSSISTE. Il ritardo nell'apertura della procedura di giacenza dell'eredità noncostituisce causa idonea ad invocare la rimessione in termini, stante la naturaperentoria del termine per riassumere il processo interrotto. Nel caso dispecie è stato rigettato l'appello del curatore di eredità giacente avverso lasentenza di primo grado che estingueva il giudizio per inattività delle parti aseguito della mancata riassunzione del processo interrotto. Occorre al riguardo sottolinearela perentorietà del termine previsto dall'art. 43 c. 2 del D.Igs. cit., comeribadito dall'art. 45 stesso D.Igs. nel prevedere l'estinzione del processo perinattività delle parti entro il termine perentorio stabilito dalla legge,restando a tal fine ininfluenti le vicende che hanno causato la mancatapresentazione dell'istanza di trattazione entro detto termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il processo era stato interrotto e non era stato riassunto entro il termine previsto dalla legge. Il curatore dell'eredità giacente ha chiesto la rimessione in termini, sostenendo che il ritardo nell'apertura della procedura di giacenza dell'eredità avesse impedito la tempestiva riassunzione del giudizio.
La decisione
L'appello è stato rigettato ed è stata confermata l'estinzione del processo dichiarata in primo grado per inattività delle parti. Il termine per la riassunzione previsto dall'art. 43, comma 2, del D.Lgs. citato è perentorio, come confermato dall'art. 45, e il suo mancato rispetto comporta l'estinzione del processo. Il ritardo nell'apertura della procedura di eredità giacente non è stato ritenuto una causa idonea a ottenere la rimessione in termini, poiché le vicende che hanno determinato la mancata riassunzione non incidono sulla perentorietà del termine.
Norme richiamate
Art. 43, comma 2, del D.Lgs. sul processo tributario
termine perentorio per la riassunzione del processo interrotto
Il termine per riassumere il processo interrotto è perentorio; il suo mancato rispetto non consente di mantenere pendente il giudizio.
Art. 45 del D.Lgs. sul processo tributario
estinzione del processo per inattività delle parti entro il termine perentorio stabilito dalla legge
La mancata riassunzione entro il termine previsto determina l'estinzione del processo, senza che assumano rilievo le vicende che abbiano causato l'inattività.
Massime di principio
- Quando la legge stabilisce un termine perentorio per la riassunzione di un processo interrotto, il termine deve essere rispettato rigorosamente: la sua scadenza può determinare l'estinzione del giudizio.
- Le difficoltà organizzative, il ritardo nell'apertura di una procedura successoria o la tardiva individuazione del soggetto legittimato non costituiscono automaticamente causa di rimessione in termini.
- La rimessione in termini è ammessa solo in presenza dei presupposti previsti dalla legge e non può normalmente derogare alla perentorietà del termine di riassunzione.
- In caso di interruzione del processo, è opportuno verificare immediatamente la decorrenza del termine e attivarsi tempestivamente, anche quando la successione o la rappresentanza del soggetto interessato non siano ancora definite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 mar 2016Sentenza del 24/03/2016 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 24 mar 2016Sentenza del 24/03/2016 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 24 mar 2016Sentenza del 24/03/2016 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 24 mar 2016Sentenza del 24/03/2016 n. 203 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 24 mar 2016Sentenza del 24/03/2016 n. 204 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 24 mar 2016Sentenza del 24/03/2016 n. 205 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →