Sentenza del 11/02/2015 n. 835 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Tasse auto - Soggetto contribuente - Pagamento ritardato - Ente locale - Esecutività ruolo - Soggetto contribuente - Opposizione giudiziale - Ente locale - Mancata costituzione - Agente riscossione - Difetto legittimazione passiva - Avvenuta costituzione - Soggetto contribuente - Accoglimento ricorso - Spese giudizio - Gravi eccezionali ragioni - Legittimità compensazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il ruolo e la conseguente cartella di pagamento, contestando la pretesa relativa alla tassa automobilistica. Il ricorso è stato accolto, ma il contribuente ha chiesto in grado d’appello la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio. La controversia riguardava quindi la legittimità della compensazione delle spese, considerato che il pagamento della tassa era avvenuto tardivamente, rendendo necessario l’avvio della riscossione mediante ruolo e cartella.
La decisione
Il ricorso del contribuente è stato accolto quanto alla pretesa tributaria, ma è stata ritenuta legittima la compensazione delle spese di giudizio. La compensazione è stata giustificata da gravi ed eccezionali ragioni: il ritardato pagamento del contribuente aveva reso necessaria l’iscrizione a ruolo, l’ente locale aveva regolarmente reso esecutivo il ruolo ma non si era costituito in giudizio, mentre l’agente della riscossione si era costituito soltanto per far valere il proprio difetto di legittimazione passiva. Pertanto, il contribuente non ha ottenuto il rimborso delle spese.
Norme richiamate
Art. 92, comma 2, codice di procedura civile
Il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La compensazione delle spese è ammissibile in presenza di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate. Nel caso esaminato, tali ragioni sono state individuate nel comportamento processuale delle parti e nel fatto che il ritardato pagamento del contribuente aveva contribuito a rendere necessaria la procedura di riscossione.
Massime di principio
- L’accoglimento del ricorso tributario non comporta automaticamente il diritto del contribuente al rimborso delle spese di giudizio.
- Le spese possono essere compensate quando ricorrono circostanze eccezionali, adeguatamente motivate, tra cui la condotta del contribuente che abbia reso necessario l’avvio della riscossione mediante un pagamento tardivo.
- La regolare formazione ed esecutività del ruolo da parte dell’ente impositore e la successiva attività dell’agente della riscossione devono essere valutate separatamente rispetto all’esito dell’impugnazione.
- L’agente della riscossione può contestare la propria legittimazione passiva quando la controversia riguarda vizi o contestazioni imputabili all’ente impositore; la sua costituzione limitata a tale eccezione non determina automaticamente la condanna alle spese.
- Per ottenere la rifusione delle spese, il contribuente deve dimostrare non solo di aver vinto la controversia, ma anche che non sussistano ragioni eccezionali per la compensazione.
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