Cassazione Penale, Ordinanza n. 10467/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura generale. Ha ritenuto non impugnabile il provvedimento del giudice dell'esecuzione che rigetta la sospensione dell'esecuzione di una precedente ordinanza, perché interlocutorio e privo di diretta incidenza sulla libertà personale. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione relativa alla revoca o alla sospensione della detenzione domiciliare.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il ricorso riguarda un procedimento di sorveglianza: il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'ordinanza che aveva rigettato la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare concessa al condannato. La Procura generale ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza. La Corte ha però rilevato che il provvedimento impugnato, emesso ai sensi dell'art. 666, comma 7, c.p.p., è un atto interlocutorio che rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione, non è previsto come impugnabile dalla legge e non incide direttamente sulla libertà personale; per questo il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
procedere nelle forme di cui all’art. 610, comma 5, bis, cod. proc. pen.
la trattazione del ricorso viene svolta con la procedura camerale prevista dalla norma richiamata.
art. 666, comma 7, c.p.p.
provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen.
il provvedimento del giudice dell'esecuzione che rigetta la sospensione dell'esecuzione è qualificato come interlocutorio e non autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una precedente ordinanza, quando tale decisione abbia natura interlocutoria e non sia espressamente prevista dalla legge come impugnabile.
- La non impugnabilità deriva non solo dalla natura interlocutoria del provvedimento, ma anche dalla mancanza di una sua diretta incidenza sulla libertà personale.
- Quando il provvedimento impugnato non è autonomamente impugnabile, la Corte di cassazione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza esaminare il merito della richiesta cautelare o esecutiva sottostante.
Come è indicizzato
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