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Sentenza

Sentenza n. 1040/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gallipoli (in subordine, dal MIT) sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 9 settembre 2025 e dell'obbligo della p.a. di provvedere espressamente sull'istanza; nonché per la condanna del Comune di Gallipoli (in subordine, del MIT) a provvedere sull'istanza nel termine designato ex art. 117, II comma, c.p.a. e per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento in caso di inerzia serbata dal Comune (in subordine, dal MIT) oltre il termine per l'adempimento spontaneo.

Giustizia amministrativa202501275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Gallipoli sull'istanza del 9 settembre 2025 di accorpamento di due concessioni demaniali marittime

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto al Comune di Gallipoli l'accorpamento di due concessioni demaniali marittime relative ad aree adiacenti. Decorso il termine di conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento finale, ha proposto azione avverso il silenzio, chiedendo anche la condanna dell'amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha sostenuto che la nota del 16 settembre 2025 avesse riscontrato l'istanza, rappresentando l'impossibilità di decidere prima del parere richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritenuto necessario in relazione alla rideterminazione dei canoni demaniali. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della nota. La ricorrente ha dedotto che la nota avesse natura meramente soprassessoria e non fosse un provvedimento conclusivo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei confronti del Comune di Gallipoli. Il TAR ha accertato l'illegittimità del silenzio, rilevando che l'istanza del 9 settembre 2025 non aveva ricevuto un provvedimento finale entro il termine previsto dall'art. 2 l. 241/1990. La nota del 16 settembre 2025 non è stata qualificata come atto conclusivo né come atto interruttivo del silenzio: essa si limitava a rinviare sine die la decisione in attesa del parere ministeriale, configurandosi come atto soprassessorio. Tale atto non fa venir meno l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento e non impone alla ricorrente di proporre previamente un'impugnazione autonoma. L'obbligo di provvedere non poteva ritenersi sospeso per la mancata acquisizione del parere del Ministero, in forza dell'art. 16, comma 2, l. 241/1990. Il Comune è stato quindi condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, anche in assenza del riscontro ministeriale. La nomina del commissario ad acta è stata riservata, previa istanza della ricorrente, per l'eventuale persistente inerzia. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il decorso del termine di conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento finale configura l'inadempimento dell'amministrazione e consente l'azione avverso il silenzio.

  • art. 16, comma 2, l. 241/1990

    La mancata acquisizione del parere richiesto a un'altra amministrazione non sospende l'obbligo dell'amministrazione procedente di concludere il procedimento.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    In accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e riservare la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Un atto con cui l'amministrazione si limita a rinviare sine die l'adozione del provvedimento conclusivo in attesa di un parere o chiarimento non costituisce atto finale né atto interruttivo del silenzio, ma atto soprassessorio; pertanto, l'azione avverso il silenzio resta ammissibile e l'obbligo di provvedere permane.
  • La richiesta di un parere a un'altra amministrazione non esonera l'amministrazione procedente dall'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge; il procedimento non può essere sospeso indefinitamente in attesa del riscontro consultivo.
  • Quando accerta il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine prefissato, anche prescrivendo che essa provveda in assenza del parere non tempestivamente reso dall'altra amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTermini del procedimento e silenzio
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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