Sentenza n. 16833/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando e atti della procedura di ammissione per l’a.a. 2026/2027 al corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, inclusi la graduatoria, la prova, gli atti della commissione e il diniego di misure compensative richieste dalla candidata
Esito
La controversia
La candidata, non collocata in posizione utile nella selezione per l’ammissione ai corsi universitari a numero programmato dell’Università per l’a.a. 2026/2027, ha impugnato il bando, la graduatoria e gli atti della prova e della commissione, nonché la comunicazione dell’8 aprile 2026 nella parte in cui non accordava le misure compensative richieste. Ha inoltre contestato il riscontro del 14 maggio 2026 e il mancato riscontro alle istanze di accesso agli atti del 26 e 27 maggio 2026. La sentenza non riporta l’articolazione specifica dei motivi di illegittimità dedotti. Nelle more, la ricorrente ha superato il test d’ingresso presso un altro Ateneo e ha rinunciato al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando che la ricorrente aveva perso interesse alla definizione della causa dopo aver superato il test presso un altro Ateneo e aveva notificato e depositato rituale atto di rinuncia. Non essendovi stata ulteriore attività difensiva dopo l’udienza cautelare dell’8 luglio 2026 e risultando la rinuncia notificata il 5 agosto 2026, ha compensato le spese del giudizio, ferma restando la condanna relativa alla fase cautelare già disposta con l’ordinanza n. 3923/2026.
Norme richiamate
Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle
La rinuncia comporta in via ordinaria il pagamento delle spese degli atti processuali compiuti dal rinunciante, ma il collegio può compensarle valutate le circostanze del caso; qui ha disposto la compensazione per le spese del giudizio, mantenendo ferma la statuizione sulle spese della fase cautelare.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso determina l’estinzione del giudizio; ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., il collegio può compensare le spese degli atti processuali compiuti valutando le circostanze concrete.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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