Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16833/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202606497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando e atti della procedura di ammissione per l’a.a. 2026/2027 al corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, inclusi la graduatoria, la prova, gli atti della commissione e il diniego di misure compensative richieste dalla candidata

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La candidata, non collocata in posizione utile nella selezione per l’ammissione ai corsi universitari a numero programmato dell’Università per l’a.a. 2026/2027, ha impugnato il bando, la graduatoria e gli atti della prova e della commissione, nonché la comunicazione dell’8 aprile 2026 nella parte in cui non accordava le misure compensative richieste. Ha inoltre contestato il riscontro del 14 maggio 2026 e il mancato riscontro alle istanze di accesso agli atti del 26 e 27 maggio 2026. La sentenza non riporta l’articolazione specifica dei motivi di illegittimità dedotti. Nelle more, la ricorrente ha superato il test d’ingresso presso un altro Ateneo e ha rinunciato al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando che la ricorrente aveva perso interesse alla definizione della causa dopo aver superato il test presso un altro Ateneo e aveva notificato e depositato rituale atto di rinuncia. Non essendovi stata ulteriore attività difensiva dopo l’udienza cautelare dell’8 luglio 2026 e risultando la rinuncia notificata il 5 agosto 2026, ha compensato le spese del giudizio, ferma restando la condanna relativa alla fase cautelare già disposta con l’ordinanza n. 3923/2026.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle

    La rinuncia comporta in via ordinaria il pagamento delle spese degli atti processuali compiuti dal rinunciante, ma il collegio può compensarle valutate le circostanze del caso; qui ha disposto la compensazione per le spese del giudizio, mantenendo ferma la statuizione sulle spese della fase cautelare.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso determina l’estinzione del giudizio; ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., il collegio può compensare le spese degli atti processuali compiuti valutando le circostanze concrete.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitari
RamiIstruzione e università

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.