Sentenza n. 924/2026 - Genova, Sezione 1
per la condanna del Comune di Sanremo a risarcire per equivalente monetario a FGS il danno da essa subito in relazione alla mancata aggiudicazione ed esecuzione dell'appalto “dei lavori di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza cittadina (II lotto parte 2) – codice CIG: 79722382EB; codice 2 CUP: G27C18000610005”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata aggiudicazione e revoca della procedura di gara per l'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza cittadina
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva partecipato a una procedura aperta indetta dal Comune di Sanremo per l'affidamento di lavori e forniture relativi all'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza cittadina, classificandosi al secondo posto. L'aggiudicazione alla prima classificata era stata annullata in sede giurisdizionale per carenza dei requisiti dell'aggiudicataria, ma il Comune aveva poi revocato la procedura ritenendo che anche l'offerta della ricorrente fosse priva dei requisiti tecnici minimi previsti dalla lex specialis. Tale valutazione era stata successivamente smentita dal Consiglio di Stato, che aveva accertato l'illegittimità della mancata aggiudicazione alla ricorrente e della revoca della gara. La società ha quindi proposto domanda risarcitoria per equivalente, chiedendo il ristoro del mancato utile derivante dalla mancata esecuzione del contratto, quantificato in € 22.221,45, oltre al danno curriculare. Il Comune ha contestato l'an e il quantum del danno, invocando anche l'errore scusabile della commissione e la mancata prova dell'aliunde perceptum vel percipiendum.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda risarcitoria nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto irrilevante l'errore scusabile dedotto dal Comune, affermando che, in materia di appalti pubblici, il risarcimento per mancato affidamento non richiede la prova del dolo o della colpa dell'amministrazione aggiudicatrice, in quanto il rimedio ha funzione compensativo-surrogatoria ed è volto ad assicurare l'effettività della tutela. Quanto al danno, ha riconosciuto il lucro cessante corrispondente al mancato utile, quantificato in € 22.221,45 sulla base del prospetto prodotto dalla ricorrente e dei costi detratti. Non ha operato la decurtazione per aliunde perceptum vel percipiendum, poiché il Comune non ha fornito prova dell'effettivo impiego medio tempore dei mezzi o del personale della società e, per la natura della commessa, consistente nella fornitura e posa in opera di dispositivi, l'esecuzione avrebbe potuto svolgersi in via aggiuntiva rispetto ad altre commesse. Ha invece respinto la componente relativa al danno curriculare, non essendo stata dimostrata la perdita o il mancato incremento di un livello di qualificazione, né la mancata acquisizione di uno specifico requisito di idoneità tecnica. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 22.221,45, oltre rivalutazione monetaria dalla data di stipula del contratto e interessi legali sulla somma rivalutata fino all'effettivo soddisfo, nonché alle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
accertava ex art. 34, co. 3, c.p.a. l’illegittimità del provvedimento di revoca della gara
La disposizione è stata utilizzata dal Consiglio di Stato per accertare l'illegittimità della revoca, nonostante la sopravvenuta improcedibilità della domanda di annullamento, in funzione della successiva proposizione della domanda risarcitoria.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- In materia di risarcimento per mancato affidamento di una gara pubblica, una volta accertata giudizialmente l'illegittimità della mancata aggiudicazione o della revoca della procedura, il dolo o la colpa dell'amministrazione aggiudicatrice non costituiscono presupposti necessari della responsabilità risarcitoria, in ragione della funzione compensativo-surrogatoria del rimedio e del principio di effettività della tutela.
- Il danno da mancata aggiudicazione può comprendere il lucro cessante corrispondente al mancato utile derivante dall'esecuzione della commessa; il danno emergente relativo ai costi di partecipazione alla gara resta invece normalmente escluso, salvo che sia azionato nell'ambito della responsabilità precontrattuale per coinvolgimento in una trattativa inutile.
- La decurtazione del mancato utile per aliunde perceptum vel percipiendum richiede una valutazione concreta delle risorse dell'impresa e può essere esclusa quando l'amministrazione non dimostri l'effettivo reimpiego delle risorse e la natura della commessa consenta l'esecuzione in via aggiuntiva rispetto ad altre attività.
- Il danno curriculare da mancata aggiudicazione non è riconoscibile in via automatica: il concorrente deve dimostrare la perdita di una specifica possibilità concreta di incremento dell'avviamento, dell'immagine o del prestigio professionale, ovvero la mancata acquisizione di requisiti di qualificazione o di idoneità tecnica.
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