Cassazione Civile, Sentenza n. 11915/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Panico impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione proposta da Banco BPM contro il pignoramento disposto sulle azioni di C.I.M. effettuato da Panico. Il ricorso in Cassazione verteva su cinque motivi, ma la questione pregiudiziale è stata la mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione attestata conforme all'originale telematico (notificazione via PEC). È stata inoltre rilevata la mancata notificazione del ricorso entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, nn. 1 e 2, c.p.c., per la mancata produzione della relata di notificazione conforme all'originale telematico e per il mancato rispetto del termine di notificazione. Perciò il merito non è stato esaminato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente, liquidate in complessivi € 1.600,00 oltre € 200,00 per esborsi, e si è dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, c.p.c.
Norma applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza completa della relata di notificazione; la procedibilità è verifica preliminare e stringente.
art. 9, commi 1‑bis e 1‑ter, legge 21 gennaio 1994 n. 53
Stabilisce i requisiti di conformità e sottoscrizione per gli atti e le relazioni di notificazione in formato telematico (PEC); la relata di notifica telematica deve essere munita di attestazione di conformità sottoscritta.
art. 553 c.p.c.
Richiamato quale norma che disciplina l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione che ha costituito il titolo esecutivo da cui è scaturito il pignoramento.
art. 96 c.p.c.
Norma che regola la condanna alle spese e agli oneri per l'opponente soccombente in sede di opposizione all'esecuzione; nella vicenda il Tribunale e la Corte d'Appello avevano condannato l'opposto ai sensi di questa norma.
art. 13, commi 1 e 1‑bis e 1‑quater, DPR 30 maggio 2002 n. 115
Norme richiamate in relazione al versamento del contributo unificato e agli ulteriori oneri in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per eventuali ulteriori versamenti.
Massime di principio
- La correttezza formale della documentazione di notificazione telematica è requisito essenziale per la procedibilità del ricorso in Cassazione: la copia della sentenza deve essere accompagnata dalla relata di notificazione attestata conforme all'originale telematico e munita di sottoscrizione ove previsto.
- La procedibilità è verificata preliminarmente e, se manca la documentazione richiesta dall'art. 369 c.p.c., il ricorso viene dichiarato improcedibile senza esame del merito.
- La notifica del ricorso deve rispettare i termini previsti (ad es. i sessanta giorni dalla pubblicazione quando rilevante): il mancato rispetto dei termini processuali può aggravarne la sorte anche se il vizio riguarda aspetti formali della notificazione della sentenza impugnata.
- Prima di proporre ricorso per cassazione è consigliabile verificare che tutte le copie informatiche e le relazioni di notificazione siano corredate delle attestazioni di conformità richieste dalla normativa sulla documentazione telematica (PEC) e, se mancanti, provvedere al loro tempestivo integrazione ove ammesso.
- La violazione di questi obblighi formali non solo impedisce l'esame del merito ma comporta anche la condanna alle spese e l'applicazione di eventuali contributi/anticipi a carico del ricorrente, secondo le disposizioni del DPR 115/2002.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 12 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11711/2022 del 12/04/2022
- Sentenza civile · 12 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11712/2022 del 12/04/2022
- Sentenza civile · 12 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11713/2022 del 12/04/2022
- Sentenza civile · 12 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11714/2022 del 12/04/2022
- Sentenza civile · 12 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11715/2022 del 12/04/2022
- Sentenza civile · 12 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11716/2022 del 12/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →