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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14601/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava un muro posto tra due fondi a dislivello, separati in origine da sbancamenti eseguiti da un unico proprietario e poi trasferiti in parte a una società. In primo grado era stato ritenuto pacifico che il vecchio muro fosse comune; la Corte d'appello, invece, aveva escluso la comunione del muro sulla base del contratto definitivo di vendita, ritenendo rilevante che non fosse stata riportata la clausola presente nel preliminare secondo cui il muro sarebbe stato considerato di proprietà comune. In applicazione dell'art. 887 c.c., la Corte d'appello aveva quindi posto a carico del proprietario del fondo superiore l'obbligo di ricostruire la porzione crollata del muro, dopo avere accertato che il crollo era dipeso da infiltrazioni d'acqua e non dalla rimozione dei barbacani o dalla sopraelevazione. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 2909 c.c., perché la comunione del muro sarebbe stata circostanza non contestata e già accertata con efficacia di giudicato interno; 2) omesso esame e violazione dell'art. 1362 c.c. per mancata interpretazione della clausola del definitivo; 3) violazione degli artt. 1101, 1104 e 887 c.c. per avere negato la comunione del muro e quindi escluso la ripartizione delle spese; 4) violazione degli artt. 1101, 887, 840, 934, 938 e 1117 c.c. per avere applicato l'art. 887 c.c. anche alla conservazione di un muro che sarebbe stato costruito dall'unico proprietario del fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul rilievo che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato la presunzione legale semplice dell'art. 887 c.c. senza considerare che la natura comune del muro era già stata accertata dal primo giudice e non specificamente impugnata, con conseguente giudicato interno. La violazione dell'art. 2909 c.c. è stata ritenuta assorbente rispetto alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non può trascurare fatti incontroversi e deve rispettare gli accertamenti non più contestati nei limiti in cui assumano rilievo nel processo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte ha deciso sulla base del giudicato interno e della natura già accertata del muro.

  • art. 2909 c.c.

    L'accertamento compiuto dal primo giudice sulla comunione del muro, non impugnato sul punto, era coperto da giudicato interno e non poteva essere superato in appello.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione della clausola contrattuale del definitivo di compravendita, ma il motivo relativo è rimasto assorbito.

  • art. 1101 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la comunione del muro e la ripartizione delle spese tra i partecipanti alla comunione.

  • art. 1104 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per affermare l'obbligo dei partecipanti alla comunione di contribuire alle spese.

  • art. 887 c.c.

    La norma disciplina, per i fondi a dislivello, la ripartizione delle spese di costruzione e conservazione del muro; la Corte ne afferma l'applicabilità solo nei limiti della presunzione legale semplice non superata da accertamenti contrari.

  • art. 840 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma senza decisione autonoma per assorbimento.

  • art. 934 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma senza decisione autonoma per assorbimento.

  • art. 938 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma senza decisione autonoma per assorbimento.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma senza decisione autonoma per assorbimento.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state articolate nei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

Massime di principio

  • In tema di muri tra fondi a dislivello, la presunzione legale semplice di cui all'art. 887 c.c. opera solo se non vi siano accertamenti o elementi contrari già acquisiti nel giudizio; essa non può essere applicata per sovvertire un giudicato interno sulla natura comune del muro.
  • Se la sentenza di primo grado ha accertato la comunione di un muro e tale capo non è stato impugnato, il giudice di appello non può rimettere in discussione tale accertamento, dovendo rispettare il giudicato interno ex art. 2909 c.c.
  • La violazione del giudicato interno rende assorbite le ulteriori censure che presuppongono la diversa qualificazione giuridica del bene o della situazione dedotta, come l'interpretazione del contratto o la corretta applicazione della disciplina sulle spese di costruzione e conservazione del muro.
  • L'applicazione dell'art. 887 c.c. alla ripartizione delle spese del muro presuppone la corretta qualificazione del rapporto tra i fondi e del titolo di proprietà del manufatto; tale disciplina non può essere applicata isolatamente se il tema della comunione è già definitivamente deciso nel processo.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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