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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27372/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

Una compagnia assicuratrice aveva rilasciato due polizze fideiussorie nell'interesse di una società beneficiaria di agevolazioni pubbliche per un programma di sviluppo industriale. Dopo la revoca delle agevolazioni e l'emissione di cartella esattoriale per il recupero dei contributi, la compagnia proponeva opposizione sostenendo che il credito pubblico fosse venuto meno per l'estinzione delle garanzie e, in via accessoria, chiedeva la manleva/regresso nei confronti della società debitrice principale e di alcuni garanti interni che si erano obbligati a tenerla indenne. Il Tribunale rigettava sia l'opposizione principale sia la domanda di regresso. In appello la compagnia insisteva, tra l'altro, per il riconoscimento del regresso anche in forma condizionata, deducendo che la mancata previa esecuzione del pagamento non impediva una pronuncia di condanna subordinata all'eventuale esborso e censurando l'erronea lettura del precedente giudicato e delle clausole di polizza. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello verso il Ministero per tardività e rigettava la domanda verso gli altri convenuti. In Cassazione la compagnia articolava sei motivi: contestava, da un lato, la decisione sull'opposizione alla cartella e la ritenuta incidenza di una sentenza resa in altro giudizio; dall'altro, lamentava il rigetto della domanda di rivalsa/regresso senza considerare che essa poteva essere proposta anticipatamente e decisa con efficacia condizionata al pagamento.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso solo in parte. Sul sesto motivo, relativo alla domanda principale di opposizione alla cartella nei confronti del Ministero, ha rilevato che nelle opposizioni esecutive non "recuperatorie" la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'agente della riscossione e non anche all'ente creditore: perciò la domanda originaria nei confronti del Ministero era improponibile e la sentenza è stata cassata senza rinvio, con caducazione anche della decisione di primo grado e condanna della ricorrente alle spese in favore del Ministero. Quanto alla domanda accessoria di regresso/manleva verso la società debitrice principale e i garanti, la Corte ha accolto il secondo motivo: ha affermato che, nel giudizio promosso dal creditore o comunque in un processo simultaneo, il fideiussore/coobbligato può agire in regresso in via anticipata, chiedendo che la condanna sia pronunciata in forma condizionata al successivo pagamento del debito verso il creditore. La Corte d'appello, rigettando la domanda per il solo fatto che non vi era stato ancora esborso, non si è attenuta a tale principio; la sentenza è stata quindi cassata in relazione a tale capo e rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese. I motivi primo, terzo, quarto e quinto sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'efficacia di giudicato di una sentenza resa in altro giudizio

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sul tema del passaggio in giudicato della decisione invocata

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per denunciare l'erronea interpretazione delle clausole di polizza

  • art. 1374 c.c.

    richiamato per sostenere l'integrazione del contratto secondo buona fede/equità

  • art. 124 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre la mancanza di attestazione del giudicato

  • art. 1950 c.c.

    la Corte richiama la giurisprudenza sul regresso del fideiussore e ammette l'azione anticipata con esecuzione subordinata al pagamento

  • art. 7 delle condizioni di polizza

    invocato come clausola che collegava la rivalsa al pagamento della garanzia

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per le censure di omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione apparente o illogica

  • art. 3 L. 352/1969

    richiamato nel sesto motivo, ma la decisione non si fonda su tale norma

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    utilizzato per la cassazione senza rinvio perché la domanda principale non poteva essere proposta

  • d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nel ragionamento sulla riscossione a mezzo ruolo e sulle opposizioni esecutive

  • art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    la Corte lo interpreta nel senso che, nelle liti relative alla riscossione coattiva, l'agente della riscossione è il soggetto da convenire, mentre l'ente creditore è un eventuale chiamato in causa

  • art. 102 c.p.c.

    escluso il litisconsorzio necessario con l'ente creditore nelle opposizioni esecutive non recuperatorie

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato per qualificare la controversia come opposizione esecutiva

  • art. 1299 c.c.

    richiamato nel riepilogo dell'orientamento tradizionale sul regresso tra coobbligati solidali

  • art. 2055 c.c.

    richiamato nel riepilogo dell'orientamento tradizionale sul regresso tra coobbligati solidali

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, se la controversia non è di tipo "recuperatorio", la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'agente della riscossione; l'ente creditore non è litisconsorte necessario e, se evocato da solo, la domanda è improponibile/inammissibile.
  • L'assenza dell'agente della riscossione impedisce di ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., perché non si è in presenza di un litisconsorzio necessario sostanziale con l'ente creditore.
  • Il fideiussore o coobbligato solidale può proporre azione di regresso in via anticipata, anche prima del pagamento, chiedendo che la condanna sia pronunciata condizionatamente all'eventuale successivo esborso.
  • Nel giudizio in cui siano contestualmente dedotte la responsabilità verso il creditore e la rivalsa interna tra coobbligati, il giudice può emettere una pronuncia di condanna subordinata, coerente con l'economia processuale.
  • La domanda di regresso non può essere rigettata solo perché il pagamento non è ancora avvenuto, se l'azione è proposta in forma condizionata e mira a cristallizzare il diritto di rivalsa per l'ipotesi di futuro adempimento.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataInadempimentoObbligazioni solidali
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContrattiObbligazioniEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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