Cassazione Civile, Ordinanza n. 23220/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative ai tre ricorrenti. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità per la complessità della questione e per il diverso esito dei giudizi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministratori)
La controversia
La controversia riguarda la giurisdizione sulla responsabilità per asseriti danni erariali collegati alla gestione di una società partecipata da un ente locale. I ricorrenti hanno contestato la ricostruzione della Corte dei conti che aveva ravvisato, in relazione a una convenzione del 2007 tra il Comune e la società partecipata, un rapporto idoneo a fondare un "rapporto di servizio" e quindi la giurisdizione contabile. In particolare, hanno sostenuto che la convenzione del 2007 non fosse sovrapponibile a quella del 1997 e non costituisse titolo di affidamento di un servizio pubblico, ma si limitasse a prendere atto del trasferimento della competenza in materia di formazione professionale dal Comune alla Provincia, prevedendo un sostegno all'azione formativa della società. Da ciò facevano discendere l’insussistenza della responsabilità erariale per i danni relativi a finanziamenti e contributi pubblici, garanzie concesse, emolumenti degli organi sociali e importi insinuati al passivo fallimentare, trattandosi di pregiudizi eventualmente recati al patrimonio della società e non direttamente a quello del socio pubblico. La Corte di cassazione ha condiviso tale prospettiva, rilevando che la convenzione del 2007 non affidava un servizio pubblico né fondava un sostegno finanziario tale da radicare responsabilità contabile, e che i danni lamentati colpivano al più la società, soggetto distinto dall’ente pubblico partecipante.
Norme richiamate
d.lgs. 112/1998
È richiamato per evidenziare che, in attuazione del decentramento amministrativo, la competenza in materia di formazione professionale era stata trasferita dal Comune alla Provincia, con conseguente venir meno della competenza comunale nella materia.
Massime di principio
- La giurisdizione contabile nei confronti di amministratori o sindaci di una società partecipata non in house è configurabile solo se il danno lamentato è direttamente riferibile all’ente pubblico partecipante, e non quando il pregiudizio incide esclusivamente sul patrimonio della società, soggetto distinto e autonomamente regolato dal diritto privato.
- La semplice partecipazione pubblica al capitale sociale non basta a radicare la responsabilità erariale degli organi sociali: occorre che l’atto o la convenzione in discussione costituisca effettivo titolo di affidamento di un servizio pubblico o comunque di gestione di risorse pubbliche con destinazione pubblicistica.
- Quando una convenzione successiva si limita a prendere atto del mutamento delle competenze amministrative e a sostenere l’attività di una società partecipata, senza affidare un servizio pubblico, non è sufficiente per configurare un rapporto di servizio idoneo a fondare la giurisdizione della Corte dei conti.
- I danni derivanti da mala gestio degli organi sociali o da atti illeciti imputabili alla società si risolvono in un pregiudizio del patrimonio sociale e non possono essere automaticamente imputati al socio pubblico come danno erariale.
Come è indicizzato
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