Sentenza del 22/07/2016 n. 6426 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Ricorso - Modalità e termini di proposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non è stata provata la notificazione del ricorso introduttivo secondo le modalità previste dalla legge. Per la notifica a mezzo posta era necessario spedire il ricorso in plico raccomandato senza busta e depositare l'avviso di ricevimento, quale prova dell'avvenuta consegna.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva depositato soltanto una copia del modulo di accettazione della raccomandata, senza produrre l'avviso di ricevimento. Tale documentazione non dimostra l'effettiva notificazione del ricorso alla controparte. La mancata costituzione del resistente non può sanare né superare l'omessa prova della notificazione.
Norme richiamate
Articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi precedenti e, successivamente, è depositato presso la segreteria della commissione tributaria.
La notifica del ricorso introduttivo deve essere effettuata secondo le forme prescritte e deve essere documentalmente provata nel momento della costituzione in giudizio.
Articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione disciplina i termini per la proposizione del ricorso; il mancato rispetto delle condizioni formali necessarie per dimostrare la notifica comporta l'inammissibilità del ricorso.
Notificazione a mezzo posta del ricorso tributario
Plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento
La sola ricevuta di spedizione o il modulo di accettazione della raccomandata prova l'invio, ma non la consegna al destinatario. L'avviso di ricevimento è quindi necessario per dimostrare il perfezionamento della notificazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, chi propone il ricorso deve conservare e depositare una prova completa della notificazione, non limitata alla sola spedizione.
- La ricevuta di accettazione della raccomandata dimostra soltanto che il plico è stato consegnato all'ufficio postale; senza avviso di ricevimento non prova che il destinatario lo abbia ricevuto.
- La mancata costituzione della controparte non sana l'omessa o insufficiente prova della notificazione del ricorso introduttivo.
- Quando la legge richiede una specifica modalità di notifica, il rispetto della forma e la produzione della relativa documentazione sono condizioni essenziali di ammissibilità.
- In situazioni analoghe, è opportuno depositare il ricorso notificato, la ricevuta di spedizione e soprattutto l'avviso di ricevimento, verificando anche il rispetto dei termini di impugnazione.
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