Ordinanza n. 8654/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 55 c.p.a. - dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16.02.2026 avente ad oggetto le "Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" nella parte in cui all'art. 16, comma 6, sancisce che: "Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina."
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, nella parte in cui prevede che il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo siano valutabili per intero soltanto se prestati in costanza di nomina
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., l'Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 relativa all'aggiornamento e al rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente ed educativo. La contestazione riguarda specificamente l'art. 16, comma 6, nella parte in cui limita la valutabilità integrale del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato ai casi in cui il servizio sia stato prestato in costanza di nomina. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di legittimità né le specifiche censure articolate dai ricorrenti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento né la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alle procedure di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze rilevanti per i ricorrenti, in quanto potenziali controinteressati. Ha disposto che l'integrazione avvenga mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 836/2019. La notificazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova dell'avvenuta notifica deve essere depositata nei successivi cinque giorni. Il TAR ha precisato che entrambi i termini sono perentori e che il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità. La prosecuzione dell'esame è stata fissata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previa sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali, ma non è stata ancora decisa.
art. 16, comma 6, Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026
Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.
La disposizione impugnata subordina la valutazione integrale del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo alla prestazione in costanza di nomina.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione di una disciplina relativa alla formazione di graduatorie può incidere sulle posizioni degli altri partecipanti alla medesima procedura, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati.
- Qualora il numero dei controinteressati renda particolarmente gravosa o impossibile la notificazione individuale, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, stabilendo le modalità di pubblicazione sul sito dell'amministrazione.
- Se il giudice assegna un termine perentorio per la notificazione mediante pubblici proclami e un successivo termine per il deposito della prova, il mancato rispetto di ciascuno dei due termini comporta l'improcedibilità del ricorso.
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