Cassazione Civile, Sentenza n. 17722/2020 del 25/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la liquidazione dell'equo indennizzo ai sensi della Legge n.89/2001 per l'irragionevole durata di un "presupposto" giudizio (giudizio di cognizione) e della successiva fase esecutiva per il pagamento della somma; impugnava il rigetto operato dalla Corte di Appello di Firenze e deduceva, con due motivi, 1) la violazione dell'art.2 L.89/2001 perché la Corte avrebbe dovuto applicare i criteri delle Sezioni Unite (cd. "equa su equa") computando unitariamente la durata del giudizio di cognizione e di quello esecutivo comprensiva anche del periodo intercorrente tra sentenza di merito e avvio dell'esecuzione; 2) violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. per la liquidazione delle spese oltre i minimi tariffari nonostante la modesta difficoltà della causa e la novità della questione. Il Ministero resistette e propose ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondata la censura sulla computazione dei termini richiamando la ricostruzione delle Sezioni Unite: il procedimento "equa su equa" va considerato unitariamente (cognizione + esecuzione) con una durata massima ragionevole fissata in 2 anni, 6 mesi e 5 giorni; nel calcolo rilevano solo i tempi effettivi di processo (attività giurisdizionale) e non i periodi infruttiferi fra la sentenza di cognizione e l'inizio dell'esecuzione (es. tempo tra notificazione del precetto e pignoramento). Nel caso concreto la durata complessiva delle fasi di cognizione ed esecuzione è risultata pari a 2 anni, 11 mesi e 23 giorni; il superamento rispetto alla durata massima ragionevole è stato ritenuto inferiore al semestre e quindi non sufficiente ai fini del riconoscimento dell'indennizzo ex L.89/2001. Il secondo motivo sulle spese è inammissibile: la decisione di compensazione è discrezionale e non sindacabile in cassazione in assenza di soccombenza reciproca; la ricorrente non ha dimostrato che la liquidazione eccedesse i massimi tariffari. Il ricorso incidentale è assorbito. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'obbligo del contributo unificato addizionale previsto dall'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 (come modificato dalla L.228/2012).
Norme richiamate
Legge n.89/2001
L'art.2, alla luce delle Sezioni Unite, viene interpretato nel senso che il giudizio di "equa riparazione" relativo a un processo presupposto e la successiva esecuzione formano un unicum ("equa su equa"); la durata ragionevole massima è di 2 anni, 6 mesi e 5 giorni e rilevano soltanto i tempi di effettiva attività giurisdizionale, non i periodi tra sentenza e avvio dell'esecuzione
Codice di procedura civile
La decisione sulla compensazione delle spese è discrezionale del giudice e, se non sussiste soccombenza reciproca o violazione di limiti tariffari, non è sindacabile in cassazione
D.P.R. n.115/2002
Norma che disciplina l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in alcuni giudizi; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di giudizio di equa riparazione, non sussistessero i presupposti per l'obbligo di versamento previsto dalla norma come modificata dalla L.228/2012
Cass. Sez. U., Sentenza n.6312/2014
Richiamata come principio di consolidamento sull'unitarietà del criterio di computo tra cognizione e esecuzione nel processo "equa su equa" (concetto ribadito e sviluppato dalle successive Sezioni Unite citate nella decisione)
Cass. Sez. U., Sentenza n.9142/2016
Citata come precedente che richiedeva in precedenza l'attivazione tempestiva (entro sei mesi) dell'esecuzione per considerare unitario il giudizio; le Sezioni Unite richiamate nella decisione hanno superato tale requisito formale
Sezioni Unite (sentenza recente richiamata dalla corte)
Sentenza n.19885 del 23/07/2009 (richiamata nella pronuncia)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale utilizzato per giustificare la compensazione integrale delle spese di lite nel presente giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nel giudizio per equa riparazione relativo a un "presupposto" processo e alla sua esecuzione (cd. "equa su equa") la cognizione e l'esecuzione si considerano unitariamente per il computo della durata ragionevole, con limite massimo pari a 2 anni, 6 mesi e 5 giorni.
- Ai fini del calcolo del periodo indennizzabile si prendono in considerazione soltanto i tempi di effettiva attività giurisdizionale (udienze, provvedimenti, svolgimento del processo) e non i periodi meramente intercorrenziali tra la sentenza di merito e l'avvio dell'esecuzione (es. tempo tra notificazione del precetto e pignoramento).
- Per ottenere l'indennizzo ex L.89/2001 l'eccesso rispetto alla durata massima ragionevole deve essere apprezzabile; nella giurisprudenza richiamata la Corte ha ritenuto che un superamento inferiore al semestre non fosse sufficiente a riconoscere l'indennizzo nel caso concreto.
- La tempestività nell'attivare l'esecuzione resta comunque prassi prudente, ma la mancata attivazione tempestiva non è più, secondo le Sezioni Unite richiamate, condizione necessaria per il computo unitario cognizione+esecuzione.
- Le decisioni sulla compensazione delle spese sono normalmente discrizionarie e difficilmente sindacabili in cassazione, salvo che la liquidazione ecceda i massimi tariffari o vi sia soccombenza reciproca; per contestare la quantificazione delle spese occorre provare il superamento dei massimali di legge.
- Se il rimedio nazionale non riconosce un ritardo ulteriore, la parte può valutare la tutela dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per ritardi che eccedano il rimedio interno.
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