Sentenza del 28/09/2016 n. 19080 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Sicilia che aveva riconosciuto alla società l'effetto preclusivo del condono tombale rispetto al recupero dell'IRPEG, originariamente fruita in via provvisoria come agevolazione prevista dalla normativa siciliana e statale. L'Amministrazione sosteneva che il condono non impedisse di verificare successivamente la spettanza dei requisiti dell'esenzione, che la società avesse definito soltanto violazioni formali e che non fosse necessaria una specifica notifica per negare l'agevolazione. Ha inoltre contestato la motivazione della CTR sul riconoscimento dell'esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha rilevato, anzitutto, che uno dei motivi era inammissibile per violazione dell'obbligo di autosufficienza del ricorso, non essendo stati indicati con precisione gli atti e i documenti posti a fondamento della censura. Soprattutto, la sentenza della CTR era fondata anche sull'autonoma ragione della decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per decorso dei termini ordinari previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973; tale ratio decidendi non era stata specificamente impugnata. Poiché una motivazione autonoma e sufficiente era così divenuta definitiva, le ulteriori censure non avrebbero potuto condurre all'annullamento della sentenza. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la società intimata non si è costituita.
Norme richiamate
Legge regionale Sicilia n. 20 del 1991
Richiamata quale fonte dell'agevolazione fiscale IRPEG fruita provvisoriamente dalla società.
Legge n. 64 del 1986, art. 14
Richiamata quale ulteriore base normativa dell'esenzione IRPEG richiesta dalla contribuente.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 9
Norma sul condono tombale, invocata dalla società per sostenere la preclusione di ulteriori controlli e recuperi fiscali; la CTR aveva ritenuto che il condono impedisse il recupero, mentre la Cassazione ha deciso il ricorso per la mancata impugnazione di un'autonoma ratio decidendi.
Legge n. 289 del 2002, artt. 9 e 15
Richiamati dall'Agenzia per sostenere la possibilità di verificare i requisiti dell'agevolazione e gli effetti della definizione delle violazioni; le relative censure non sono state esaminate nel merito in quanto il ricorso era comunque inammissibile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Disciplina i termini per l'accertamento. La CTR aveva ritenuto che, anche in presenza di condono, l'Ufficio dovesse agire entro i termini ordinari e che non fosse applicabile la proroga; poiché tale motivazione non era stata censurata, essa è rimasta definitiva.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché la loro collocazione processuale. La violazione di tale onere ha comportato l'inammissibilità di uno dei motivi.
Massime di principio
- Quando una sentenza è fondata su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sostenere il dispositivo, il ricorrente deve impugnarle tutte in modo specifico; la mancata contestazione anche di una sola ratio rende inammissibili o inutili le censure sulle altre.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare genericamente la decisione: occorre indicare con precisione le norme violate, gli atti e i documenti rilevanti e la loro collocazione nei precedenti gradi di giudizio.
- Le questioni sostanziali sugli effetti del condono o sulla spettanza di un'agevolazione possono non essere esaminate se il ricorso è inammissibile per ragioni processuali.
- La fruizione provvisoria di un'agevolazione fiscale non esclude, in astratto, i controlli dell'Amministrazione; tuttavia, il recupero deve essere effettuato nel rispetto dei termini di decadenza e delle regole applicabili al caso concreto.
- Una motivazione del giudice di merito relativa alla decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento diventa decisiva se non viene specificamente impugnata.
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