Cassazione Penale, Sentenza n. 25806/2025 del 14/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto negativo di competenza tra i due G.i.p. in relazione alla richiesta di archiviazione nel procedimento a carico di Flavio D'Introno e Antonio Savasta (reato contestato: calunnia nei confronti di Angelo Domenico Seccia). Il G.i.p. di Lecce aveva ritenuto che la prima dichiarazione calunniosa di D'Introno fosse resa ai Carabinieri di Trani (8/10/2018) e quella di Savasta in carcere a Lecce (29/1/2019), con la conseguenza che la competenza territoriale sarebbe dovuta gravare sul giudice di Trani, ma che, per la qualità soggettiva di Savasta (magistrato in servizio nel distretto di Corte d'appello di Roma), andava applicato l'art.11 c.p.p. con dislocazione a Perugia. Il G.i.p. di Perugia, contrariando, riteneva invece che i presupposti per l'applicazione dell'art.11 mancassero e che la competenza dovesse essere attribuita al giudice di Lecce, in quanto autore o destinatario dei verbali contenenti le dichiarazioni contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani. Motivazione: il reato di calunnia si consuma nel luogo e nel momento in cui la falsa incolpazione giunge per la prima volta a conoscenza dell'Autorità (in particolare della polizia giudiziaria); nel caso di specie la prima ricezione della dichiarazione calunniosa è avvenuta a Trani (dichiarazioni rese ai Carabinieri l'8/10/2018 da D'Introno), perciò la competenza territoriale si radica in Trani. La Corte ha inoltre precisato che l'art.11 c.p.p. (dislocazione per i magistrati) si applica ai magistrati in servizio nei distretti di Corte d'appello indicati dalla tabella A, ma non trova applicazione se il fatto non si è consumato nel distretto della sede cui si riferisce la prerogativa; inoltre ha ricordato che la Corte di cassazione può individuare un 'terzo' giudice competente. Disposto il trasmettersi degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani.
Norme richiamate
art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata per la rimessione alla Corte di cassazione del conflitto di competenza tra giudici; usata come fondamento procedurale per la decisione.
art. 30, cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale relativa alla risoluzione dei conflitti di competenza e alla rimessione degli atti alla Corte.
art. 11, cod. proc. pen.
Regola la competenza per i procedimenti che riguardano magistrati: i procedimenti attribuiti agli uffici giudiziari del distretto vanno trattati dal giudice con sede nel capoluogo del distretto indicato dalla tabella A; nella pronuncia è stato precisato che questa disciplina non opera se il reato non è commesso nel distretto in questione e non si applica ai magistrati della Corte di cassazione/Procura generale.
art. 8, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato; la Corte lo ha richiamato per ancorare la competenza al luogo della prima conoscenza dell'accusa.
art. 16, comma 1, cod. proc. pen.
Criterio per procedimenti connessi: la competenza territoriale appartiene al giudice del reato più grave o, in caso di pari gravità, al giudice del primo reato; richiamato a supporto della determinazione della competenza quando più atti/diverse consumazioni si sovrappongono.
1 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata insieme all'art.11 per la dislocazione delle competenze dei procedimenti che coinvolgono magistrati nei diversi capoluoghi di distretto.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 5610/2022; Sez. 6, n. 30760/2009; Sez. 6, n. 2933/2009; Sez. 6, n. 593/1970)
La Corte ha richiamato precedenti che: confermano la possibilità per la Cassazione di individuare un 'terzo' giudice competente; precisano che l'art.11 non opera per magistrati della Cassazione; affermano che la calunnia si consuma al momento in cui la falsa accusa giunge a conoscenza dell'Autorità (anche tramite polizia giudiziaria) e che successive reiterazioni non costituiscono nuova consumazione.
Massime di principio
- Per il reato di calunnia la consumazione si verifica quando la falsa incolpazione perviene per la prima volta a conoscenza dell'Autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria: la competenza territoriale si determina in base a quel luogo.
- Se più dichiarazioni calunniose sono rese in momenti/luoghi diversi, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo della prima consumazione; le successive reiterazioni non spostano la competenza.
- L'art.11 c.p.p. (dislocazione per i procedimenti che coinvolgono magistrati) rileva solo se il fatto si è consumato nel distretto cui si riferisce la prerogativa; non si applica ai magistrati della Corte di cassazione o della relativa Procura generale.
- In caso di conflitto negativo tra giudici, la Corte di cassazione può non essere vincolata alle indicazioni dei giudici in conflitto e può individuare un terzo giudice competente se necessario.
- Per dirimere conflitti di competenza è fondamentale accertare il luogo e il momento della prima conoscenza della falsa accusa da parte dell'Autorità o della polizia giudiziaria, non il luogo in cui sono rese dichiarazioni successive o in cui è aperto un diverso procedimento.
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