Cassazione Penale, Sentenza n. 16005/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) relativo al capo A (bancarotta documentale) dedotta insufficiente motivazione della Corte d'appello per non avere specificato quali libri e scritture obbligatorie fossero mancanti, e contestata la riconduzione di fatti a bancarotta semplice piuttosto che fraudolenta; 2) relativo al capo B (bancarotta impropria per operazioni dolose) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'operazione di acquisizione in affitto del ramo d'azienda e l'accollamento delle passività sarebbero state ragionevole scelta imprenditoriale (con riferimento all'avviamento) e, al più, colpa/imperizia, non dolo; in subordine chiesta l'assoluzione o la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso: ha ritenuto infondato il primo motivo perché le sentenze di merito hanno documentato la totale assenza di scritture contabili a partire dal 2013 e quindi poteva ragionevolmente ritenersi la mancanza di tutti i libri obbligatori; ha ritenuto aspecifico e infondato il secondo motivo, ritenendo che dalle risultanze processuali (doppio ruolo della ricorrente, entità delle passività accollate, perdite già registrate e assunzione del residuo mutuo) emergesse la prevedibilità dell'aggravamento del dissesto e la coscienza e volontà delle operazioni (dolo generico). Di conseguenza è stata confermata la condanna così come rideterminata in sede d'appello (pena ridotta a 1 anno e 4 mesi di reclusione) e il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge (compresa condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 219 comma 2 n. 1 legge fallimentare
Indicata come aggravante valutata nel giudizio di merito; la Corte ha comunque ritenuto prevalenti le attenuanti generiche sull'aggravante nel rideterminare la pena
art. 216 legge fallimentare
Norma richiamata in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale e alla distinzione tra scritture obbligatorie e scritture in senso ampio; la Corte applica i criteri interpretativi relativi all'elemento soggettivo e all'impedimento della ricostruzione patrimoniale
art. 217 legge fallimentare
Richiamato per distinguere la bancarotta semplice (anche per operazioni imprudenti) dalla bancarotta fraudolenta; la giurisprudenza usata dalla Corte precisa i confini tra imprudenza e dolo nelle operazioni aziendali
art. 2214 cod. civ.
Richiamato per affermare l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili (anche in regime di contabilità semplificata), la cui inosservanza può integrare fattispecie di reato fallimentare
art. 43 cod. pen.
Richiamato nel motivo relativo alla responsabilità dell'imputata quale rappresentante sociale e alla qualificazione del dolo/colpa nella condotta
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per le conseguenze di legge al rigetto del ricorso (es. condanna alle spese processuali)
art. 611 cod. proc. pen. (e d.lgs. 10.10.2022 n.150)
Richiamato sulla modalità di trattazione del ricorso in Cassazione (trattazione in assenza delle parti con conclusioni scritte)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato rispetto ai limiti della motivazione e ai motivi ammissibili nel ricorso per cassazione
Massime di principio
- L'assenza totale o prolungata di scritture contabili può legittimare la conclusione che manchino tutti i libri obbligatori: il regime di contabilità semplificata non esonera dall'obbligo di tenuta delle scritture ai fini fallimentari.
- Per la bancarotta documentale la distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta dipende anche dall'impedimento alla ricostruzione del patrimonio: se le irregolarità impediscono la ricostruzione, può configurarsi la fattispecie più grave.
- La qualificazione di operazioni come dolose (bancarotta impropria per operazioni dolose) richiede elementi concreti che rendano prevedibile l'aggravamento del dissesto: la mera asserzione di una possibile utilità (es. avviamento) è insufficiente se non supportata da elementi fattuali plausibili.
- Il doppio ruolo della stessa persona in società diverse può essere valorizzato come indice di conoscenza della situazione economica, ma non è di per sé decisivo: occorre valutare complessivamente prove e dati economici concreti.
- In sede di Cassazione le doglianze aspecifiche o basate su mere ipotesi alternative, prive di richiamo a elementi processuali concreti, sono destinate a essere respinte.
- Per contestare la presenza del dolo nelle operazioni societarie occorre proporre elementi idonei a mostrare che l'operazione aveva una razionale e sostenibile prospettiva economica, o che l'assunzione di rischio era giustificabile e proporzionata alle possibilità dell'impresa.
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