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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16005/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) relativo al capo A (bancarotta documentale) dedotta insufficiente motivazione della Corte d'appello per non avere specificato quali libri e scritture obbligatorie fossero mancanti, e contestata la riconduzione di fatti a bancarotta semplice piuttosto che fraudolenta; 2) relativo al capo B (bancarotta impropria per operazioni dolose) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'operazione di acquisizione in affitto del ramo d'azienda e l'accollamento delle passività sarebbero state ragionevole scelta imprenditoriale (con riferimento all'avviamento) e, al più, colpa/imperizia, non dolo; in subordine chiesta l'assoluzione o la prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso: ha ritenuto infondato il primo motivo perché le sentenze di merito hanno documentato la totale assenza di scritture contabili a partire dal 2013 e quindi poteva ragionevolmente ritenersi la mancanza di tutti i libri obbligatori; ha ritenuto aspecifico e infondato il secondo motivo, ritenendo che dalle risultanze processuali (doppio ruolo della ricorrente, entità delle passività accollate, perdite già registrate e assunzione del residuo mutuo) emergesse la prevedibilità dell'aggravamento del dissesto e la coscienza e volontà delle operazioni (dolo generico). Di conseguenza è stata confermata la condanna così come rideterminata in sede d'appello (pena ridotta a 1 anno e 4 mesi di reclusione) e il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge (compresa condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 219 comma 2 n. 1 legge fallimentare

    Indicata come aggravante valutata nel giudizio di merito; la Corte ha comunque ritenuto prevalenti le attenuanti generiche sull'aggravante nel rideterminare la pena

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale e alla distinzione tra scritture obbligatorie e scritture in senso ampio; la Corte applica i criteri interpretativi relativi all'elemento soggettivo e all'impedimento della ricostruzione patrimoniale

  • art. 217 legge fallimentare

    Richiamato per distinguere la bancarotta semplice (anche per operazioni imprudenti) dalla bancarotta fraudolenta; la giurisprudenza usata dalla Corte precisa i confini tra imprudenza e dolo nelle operazioni aziendali

  • art. 2214 cod. civ.

    Richiamato per affermare l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili (anche in regime di contabilità semplificata), la cui inosservanza può integrare fattispecie di reato fallimentare

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato nel motivo relativo alla responsabilità dell'imputata quale rappresentante sociale e alla qualificazione del dolo/colpa nella condotta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per le conseguenze di legge al rigetto del ricorso (es. condanna alle spese processuali)

  • art. 611 cod. proc. pen. (e d.lgs. 10.10.2022 n.150)

    Richiamato sulla modalità di trattazione del ricorso in Cassazione (trattazione in assenza delle parti con conclusioni scritte)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ai limiti della motivazione e ai motivi ammissibili nel ricorso per cassazione

Massime di principio

  • L'assenza totale o prolungata di scritture contabili può legittimare la conclusione che manchino tutti i libri obbligatori: il regime di contabilità semplificata non esonera dall'obbligo di tenuta delle scritture ai fini fallimentari.
  • Per la bancarotta documentale la distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta dipende anche dall'impedimento alla ricostruzione del patrimonio: se le irregolarità impediscono la ricostruzione, può configurarsi la fattispecie più grave.
  • La qualificazione di operazioni come dolose (bancarotta impropria per operazioni dolose) richiede elementi concreti che rendano prevedibile l'aggravamento del dissesto: la mera asserzione di una possibile utilità (es. avviamento) è insufficiente se non supportata da elementi fattuali plausibili.
  • Il doppio ruolo della stessa persona in società diverse può essere valorizzato come indice di conoscenza della situazione economica, ma non è di per sé decisivo: occorre valutare complessivamente prove e dati economici concreti.
  • In sede di Cassazione le doglianze aspecifiche o basate su mere ipotesi alternative, prive di richiamo a elementi processuali concreti, sono destinate a essere respinte.
  • Per contestare la presenza del dolo nelle operazioni societarie occorre proporre elementi idonei a mostrare che l'operazione aveva una razionale e sostenibile prospettiva economica, o che l'assunzione di rischio era giustificabile e proporzionata alle possibilità dell'impresa.

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