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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08796/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento fondata su quattro cartelle, deducendo in particolare la nullità dell'atto intimato per inesigibilità del ruolo relativo a una cartella che assumeva annullata da una sentenza della CTP di Roma. In cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 156/2015, dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 18 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che le sentenze delle commissioni tributarie sarebbero immediatamente esecutive e che la CTR aveva errato nel ritenere necessario il passaggio in giudicato della sentenza richiamata. La Corte, però, ha esaminato preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per nullità della procura speciale sollevata dall'agente della riscossione, rilevando che la procura su foglio separato richiamava un'altra sentenza della CTR diversa da quella impugnata e non consentiva quindi di riferirla con certezza al ricorso in esame.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale era invalida: era redatta su foglio separato e faceva espresso riferimento a una diversa sentenza della CTR del Lazio, non a quella oggetto del ricorso. Richiamando la disciplina dell'art. 83 c.p.c. e l'orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che la specialità della procura può risultare dalla collocazione topografica, ma nel caso concreto il contenuto della procura escludeva in modo evidente la riferibilità al giudizio di cassazione instaurato. Conseguentemente ha condannato i difensori del ricorrente, in solido, alle spese e ha disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 156/2015

    richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso come fonte asseritamente violata, ma non è oggetto di una autonoma interpretazione decisoria nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di valida procura.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    invocato per sostenere l'immediata esecutività delle sentenze tributarie; la Corte non entra nel merito della censura perché assorita dall'inammissibilità.

  • art. 18 d.lgs. n. 472/1997

    menzionato nel motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.

    indica il parametro del motivo di ricorso, ma la Corte decide in rito sulla procura speciale.

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato come norma che richiede la procura speciale per il ricorso per cassazione.

  • art. 83 c.p.c.

    la Corte lo interpreta nel senso che, dopo la riforma del 1997 e alla luce del processo telematico, la specialità della procura è integrata dalla collocazione topografica e dalla riferibilità univoca al giudizio di cassazione.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato come espressione del principio di conservazione degli atti giuridici, applicabile anche alla procura processuale nei casi dubbi.

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato anch'esso a sostegno del principio di conservazione degli atti processuali.

  • d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    indicato come fonte regolamentare del processo telematico rilevante per le modalità di conferimento e deposito della procura.

  • art. 18, comma 5, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    interpretato nel senso che la procura su documento informatico o su foglio cartaceo digitalizzato si considera apposta in calce se allegata al messaggio PEC o inserita nella busta telematica.

  • d.m. 3 aprile 2013, n. 48

    richiamato quale atto che ha sostituito il testo dell'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44/2011.

  • art. 13 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    richiamato per le modalità di trasmissione dei documenti informatici tramite busta telematica.

  • art. 14, comma 1, specifiche tecniche del PCT

    richiamato per la trasmissione dei documenti informatici nella busta telematica.

  • d.m. 16 aprile 2014

    citato come testo vigente delle specifiche tecniche nel periodo considerato.

  • d.m. 28 dicembre 2015

    richiamato quale modifica delle specifiche tecniche del PCT.

  • Cass. Sez. U. n. 758/2017

    richiamata dal ricorrente per sostenere l'immediata esecutività delle sentenze tributarie.

  • Cass. n. 4980/2006

    richiamata per affermare che l'omessa indicazione della sentenza impugnata è irrilevante solo quando la procura è apposta a margine del ricorso.

  • Cass. n. 24671/2022

    richiamata per ribadire che, se la procura è su foglio separato, occorre che dal testo emerga univocamente la volontà di proporre ricorso per cassazione.

  • Cass. n. 18257/2017

    richiamata nello stesso senso sulla necessità di una chiara riferibilità della procura al giudizio di cassazione.

  • Cass. Sez. U. n. 36057/2022

    richiamata per il principio secondo cui la distinzione tra procura a margine e procura su foglio separato va letta alla luce della specialità e del principio di conservazione, valorizzando la collocazione topografica e la riferibilità univoca.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per disporre il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di inammissibilità.

  • Cass. n. 13728/2024

    richiamata per sostenere che, in caso di inammissibilità per difetto di procura, le spese possono essere poste a carico dei difensori.

  • Cass. n. 32008/2019

    richiamata sia per la responsabilità del difensore sulle spese in caso di invalidità della procura, sia per il raddoppio del contributo unificato.

  • Cass. n. 14281/2006

    richiamata in tema di condanna alle spese a carico del difensore quando l'attività è svolta senza valida procura.

  • Cass. n. 5955/1996

    richiamata sul medesimo principio relativo alle spese in caso di difetto di procura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere univocamente riferibile al ricorso proposto; quando è rilasciata su foglio separato, la sua validità non può essere desunta in astratto, ma deve emergere con chiarezza la volontà di impugnare proprio la decisione oggetto del ricorso.
  • Dopo la riforma dell'art. 83 c.p.c. e alla luce del processo telematico, la specialità della procura è soddisfatta anche da un supporto separato, purché la collocazione topografica o la sua inserzione nella busta telematica/nel messaggio PEC consenta di riferirla senza equivoci al giudizio di cassazione.
  • Il principio di conservazione degli atti processuali opera anche sulla procura alle liti, ma solo nei casi dubbi e non quando dal testo risulti in modo assolutamente evidente la non riferibilità della procura al giudizio in corso.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per difetto di valida procura, la questione di rito assorbe ogni esame del merito delle censure formulate.
  • In caso di ricorso inammissibile per difetto di procura, la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato possono gravare sul difensore che ha agito senza valida investitura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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