Cassazione Penale, Sentenza n. 15090/2024 del 11/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che confermava misure cautelari applicate in relazione a reati di corruzione, concussione e altri fatti: Corrado contesta la motivazione e la mancata valorizzazione di dichiarazioni testimoniali che, a suo dire, smentirebbero il quadro indiziario tratto dalle intercettazioni; Franzese denuncia nullità e carenza motivazionale dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292 disp. proc. pen., lamentando riproduzione della richiesta del P.M. e mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari; Acierno deduce preclusione per ne bis in idem cautelare in relazione a un precedente annullamento del sequestro, carenza di autonoma valutazione degli elementi indiziari e insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Giovanni Corrado e di Barbato Franzese per motivi generici e manifestamente infondati, con condanna alle spese e a una somma per la cassa delle ammende. Il ricorso di Pietro Acierno è stato dichiarato inammissibile eccetto che quanto concerne l'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere: su questo punto la Corte ha accolto il motivo, annullando l'ordinanza nella parte relativa all'adeguatezza della misura e rinviando al Tribunale di Napoli per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; gli altri motivi di Acierno sono stati ritenuti generici o infondati. La cancelleria è incaricata degli adempimenti relativi all'art. 94, comma i-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma usata per la sintesi dei motivi di ricorso; la Corte richiama la necessità di sinteticità nell'indicazione dei motivi ammessi alla valutazione
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata nelle censure sulla nullità per mancata indicazione puntuale delle parti dell'atto impugnato che si contesta; la Corte richiede che il ricorrente indichi specificamente le omissioni o riproduzioni testuali tali da determinare la nullità
art. 292, comma 2, c-bis cod. proc. pen.
Richiamata nelle critiche relative alla mancata autonoma valutazione del giudice; la Corte verifica se vi sia mera ripetizione della richiesta del P.M. o una effettiva rielaborazione giustificativa del giudice
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata per il rinvio al Tribunale territoriale competente per il nuovo esame sull'adeguatezza della misura cautelare (custodia in carcere) nei confronti di Acierno
art. 318 cod. pen.
Norma sul reato di corruzione per l'esercizio della funzione; la Corte segnala che il Tribunale aveva esaminato la qualificazione giuridica dell'ipotesi di reato e non l'ha ritenuta riprodotta passivamente dalla richiesta del P.M.
art. 94, comma i-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria in relazione alla posizione cautelare dell'imputato dopo la decisione della Corte
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione avverso decisioni di riesame devono essere specifici: motivi generici o meramente assertivi sono inammissibili.
- La contestazione di mancata autonoma valutazione (art. 292) richiede la comparazione testuale e argomentata tra la richiesta del P.M. e l'ordinanza; non basta l'affermazione generica che la motivazione sia riproduttiva.
- Le dichiarazioni testimoniali successive a presunti patti corruttivi possono non essere idonee a escludere il quadro indiziario se non viene provata un'influenza diretta e rilevante sulle condotte contestate; in sede di censura in Cassazione è necessario confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.
- L'annullamento di un atto cautelare (es. sequestro) non determina automaticamente preclusione all'adozione di misure personali basate su altri e ulteriori elementi investigativi: il giudizio sul fumus/gravi indizi è autonomo.
- Sulla misura cautelare in carcere la Corte richiede verifica dell'adeguatezza e della proporzionalità: il giudice deve comparare la misura con alternative meno afflittive e motivare la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, evitando argomentazioni generiche sulla pericolosità sociale.
- L'introduzione di 'motivi nuovi' in fase di Cassazione è possibile ma rischia di essere disattesa se non collegata e confrontata con la motivazione del giudice di merito e con i limiti del giudizio di legittimità.
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