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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44105/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a carico di William Castiglia per i reati di detenzione e porto illegale di arma comuni da sparo (delitti richiamati agli artt. 2, 4 e 7 I. n. 865 del 1967) in concorso con altri, con l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. per aver agito al fine di agevolare un'associazione di tipo 'ndrangheta. Il ricorrente deduceva: a) vizi di motivazione e violazione di legge relativamente alla valutazione delle intercettazioni (genericità/ambiguità) e alla mancata sussistenza del concorso e della detenzione autonoma dell'arma (sostenendo che la detenzione fu breve e al più connivenza non punibile); b) inesistenza dell'aggravante 416-bis.1 perché mancavano elementi concreti circa la consapevolezza dell'esistenza di un sodalizio mafioso e della finalità di agevolarlo; c) assenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e sproporzione della misura cautelare rispetto a misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, in sede di legittimità, non sia consentito rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti e sulle intercettazioni se non quando la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole. Ha confermato che le intercettazioni e gli elementi esaminati dal Tribunale del riesame costituiscono gravi indizi di colpevolezza: il ricorrente aveva ricevuto una pistola da un soggetto legato al sodalizio (Gianfranco Sganga) per un incontro chiarificatore resosi necessario dopo un'aggressione subita dal ricorrente; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che escludeva altre spiegazioni alternative fornite dalla difesa. Quanto all'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p., la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'aggravante ha natura soggettiva e si applica anche al concorrente non animato dallo scopo mafioso se questi è consapevole delle finalità associative altrui; ha ritenuto sussistenti elementi che attestano la consapevolezza del contesto associativo e l'inserimento del fatto nelle dinamiche di dominio territoriale del gruppo. Sulle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione del giudice di merito, constatandone la congruità: è stato ritenuto il pericolo di reiterazione sulla base del profilo criminale, dei rapporti con i vertici e sodali, di un precedente penale e della recente commissione del delitto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2 I. n. 865 del 1967

    Il reato di detenzione illegale di arma si configura anche per una detenzione di breve durata: la norma richiede la mera detenzione non ulteriori elementi oggettivi; è possibile ritenere concorso quando la condotta aderisce a un'impresa criminosa che prevede l'impiego dell'arma.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante 'agevolatrice' dell'attività mafiosa ha natura soggettiva e si applica anche al concorrente che, pur non avendo lo scopo mafioso, sia consapevole delle finalità altrui; è sufficiente che la condotta agevoli l'attività dell'associazione quale gruppo sopraindividuale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintesi del ricorso: stabilisce modalità di esposizione e sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione (utilizzata per la corretta esposizione dei motivi di impugnazione).

  • richiami al codice di procedura/penale (artt. 125, 192, 273 citati in ricorso)

    Norme menzionate dalla difesa a supporto di censure sulla motivazione e sulla qualificazione giuridica: la Corte non ha ritenuto fondati tali rilievi, essendo la valutazione delle risultanze di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo illogicità manifesta.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione per misure cautelari non è ammessa una rivalutazione libera e piena delle prove o del contenuto delle intercettazioni: si verifica solo la presenza di logica e coerenza nella motivazione, intervenendo se la valutazione è manifestamente illogica o irragionevole.
  • La detenzione anche di breve durata di un'arma può integrare il reato di detenzione/porto illegale se sussistono gli elementi richiesti dalla legge; la brevità non esclude automaticamente la rilevanza penale.
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. ha natura soggettiva e si realizza non solo quando l'agente appartiene all'associazione ma anche quando è consapevole delle finalità mafiose altrui e la sua condotta agevola l'attività dell'associazione nella sua dimensione collettiva.
  • La fornitura di un'arma da parte di un soggetto collegato a una consorteria mafiosa può concorrere a configurare l'aggravante se emergono elementi che dimostrano la consapevolezza dell'uso del bene nel contesto associativo.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, gravità del profilo criminale, rapporti con i vertici) sono valutazioni discrezionali del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nella misura in cui la motivazione sia illogica o carente di ragioni giuridicamente significative.
  • Nel contestare misure cautelari è utile per la difesa fornire elementi chiari e concreti sulla mancanza di consapevolezza associativa, sull'assenza di collegamenti duraturi con il sodalizio e su prove alternative plausibili alle interpretazioni ricavate dalle intercettazioni.

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