Cassazione Penale, Sentenza n. 16221/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Diop era stato dichiarato colpevole di cessione di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina/crack) e condannato in primo grado; in appello aveva chiesto, tra l´altro, la revoca della confisca della somma di denaro sequestrata eccedente il prezzo delle cessioni. La Corte d´appello, pur riconoscendo che parte della somma non poteva essere confiscata come prezzo del reato (prezzo complessivo euro 45,00; somma sequestrata euro 85,00; residuo euro 40,00), ha d´ufficio convertito il sequestro probatorio in sequestro conservativo sulla differenza di euro 40,00 a garanzia del pagamento delle spese processuali (tra cui circa euro 366,00 dovuti all´Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le analisi). Diop ha impugnato in Cassazione contestando la legittimità della conversione disposta d´ufficio, deducendo violazione degli artt. 316 e 317 c.p.p. (vizio di cui all´art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo che la normativa riserva tale iniziativa al pubblico ministero o alla parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che la conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo richiede necessariamente la "richiesta del pubblico ministero o della parte civile" e che il giudice non può disporre tale conversione d´ufficio. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla conversione in sequestro conservativo della somma di euro 40,00, disponendone la restituzione a Diop Alioune; ha inoltre mandato alla cancelleria gli adempimenti di rito (art. 626 c.p.p.). Il resto della sentenza di merito è stato confermato.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.; art. 110 cod. pen.; art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sostanziali richiamate nel capo di imputazione per la qualificazione dei reati di cessione di sostanze stupefacenti; non sono state decisive ai fini della questione procedurale trattata in Cassazione.
art. 316 cod. proc. pen.
Secondo la Corte, l'art. 316 attribuisce in via esclusiva al Pubblico Ministero la legittimazione a richiedere il sequestro conservativo; pertanto il giudice non può disporre la conversione del sequestro probatorio in conservativo d´ufficio.
art. 317 cod. proc. pen.
Disciplina il procedimento da seguire per il sequestro conservativo; richiamato per completare il quadro normativo che riserva all´ufficio dell´azione penale l´iniziativa sulla misura conservativa.
art. 262, comma 2, cod. proc. pen.
la restituzione delle cose sequestrate "non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all´imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell´articolo 316"
La locuzione "a richiesta" è stata interpretata dalla Corte come chiara indicazione che la conversione a sequestro conservativo richiede un impulso di parte (PM o parte civile); senza tale richiesta il giudice non ha potere decisorio in materia.
art. 323, comma 4, cod. proc. pen.
ad "richiesta del pubblico ministero o della parte civile"
Norma che governa la conversione del sequestro preventivo in conservativo e utilizza la stessa formula "a richiesta", confermando la coerenza sistematica che impedisce al giudice di imporre un vincolo conservativo senza la domanda di chi vi ha interesse.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Norma invocata dalla Corte per adottare direttamente i provvedimenti restitutori (eliminare la statuizione e disporre la restituzione) senza rinvio, quando l´illegittimità dipende dal difetto del presupposto legale e l´esito è vincolato.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti procedurali in cancelleria conseguenti alla decisione di restituzione delle somme.
Massime di principio
- La conversione di un sequestro probatorio in sequestro conservativo richiede una "richiesta" formale del pubblico ministero o della parte civile: il giudice non può disporla d´ufficio.
- Il sequestro conservativo è uno strumento a tutela di crediti patrimoniali (spese processuali, sanzioni pecuniarie, obbligazioni civili derivanti dal reato) e la scelta di attivarlo spetta ai titolari di tali interessi (Stato tramite PM, o parte civile).
- La regola dell´impulso di parte vale uniformemente per tutte le ipotesi di conversione del sequestro reale (anche per la conversione del sequestro preventivo, art. 323 c.p.p.).
- Se un giudice dispone illegittimamente una misura conservativa senza la richiesta di parte, la Cassazione può annullare la statuizione e ordinare la restituzione senza rinvio quando l´illegittimità discende dal difetto del presupposto legale e l´esito è vincolato.
- In situazioni analoghe la difesa deve sollevare tempestivamente l´eccezione di illegittimità procedurale e richiedere la restituzione delle somme indebitamente vincolate; le autorità che vogliono garantire crediti devono attivarsi presentando formalmente la richiesta di sequestro conservativo.
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