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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16221/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Diop era stato dichiarato colpevole di cessione di sostanze stupefacenti (eroina e cocaina/crack) e condannato in primo grado; in appello aveva chiesto, tra l´altro, la revoca della confisca della somma di denaro sequestrata eccedente il prezzo delle cessioni. La Corte d´appello, pur riconoscendo che parte della somma non poteva essere confiscata come prezzo del reato (prezzo complessivo euro 45,00; somma sequestrata euro 85,00; residuo euro 40,00), ha d´ufficio convertito il sequestro probatorio in sequestro conservativo sulla differenza di euro 40,00 a garanzia del pagamento delle spese processuali (tra cui circa euro 366,00 dovuti all´Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le analisi). Diop ha impugnato in Cassazione contestando la legittimità della conversione disposta d´ufficio, deducendo violazione degli artt. 316 e 317 c.p.p. (vizio di cui all´art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo che la normativa riserva tale iniziativa al pubblico ministero o alla parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che la conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo richiede necessariamente la "richiesta del pubblico ministero o della parte civile" e che il giudice non può disporre tale conversione d´ufficio. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla conversione in sequestro conservativo della somma di euro 40,00, disponendone la restituzione a Diop Alioune; ha inoltre mandato alla cancelleria gli adempimenti di rito (art. 626 c.p.p.). Il resto della sentenza di merito è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.; art. 110 cod. pen.; art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sostanziali richiamate nel capo di imputazione per la qualificazione dei reati di cessione di sostanze stupefacenti; non sono state decisive ai fini della questione procedurale trattata in Cassazione.

  • art. 316 cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, l'art. 316 attribuisce in via esclusiva al Pubblico Ministero la legittimazione a richiedere il sequestro conservativo; pertanto il giudice non può disporre la conversione del sequestro probatorio in conservativo d´ufficio.

  • art. 317 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento da seguire per il sequestro conservativo; richiamato per completare il quadro normativo che riserva all´ufficio dell´azione penale l´iniziativa sulla misura conservativa.

  • art. 262, comma 2, cod. proc. pen.

    la restituzione delle cose sequestrate "non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all´imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell´articolo 316"

    La locuzione "a richiesta" è stata interpretata dalla Corte come chiara indicazione che la conversione a sequestro conservativo richiede un impulso di parte (PM o parte civile); senza tale richiesta il giudice non ha potere decisorio in materia.

  • art. 323, comma 4, cod. proc. pen.

    ad "richiesta del pubblico ministero o della parte civile"

    Norma che governa la conversione del sequestro preventivo in conservativo e utilizza la stessa formula "a richiesta", confermando la coerenza sistematica che impedisce al giudice di imporre un vincolo conservativo senza la domanda di chi vi ha interesse.

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla Corte per adottare direttamente i provvedimenti restitutori (eliminare la statuizione e disporre la restituzione) senza rinvio, quando l´illegittimità dipende dal difetto del presupposto legale e l´esito è vincolato.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti procedurali in cancelleria conseguenti alla decisione di restituzione delle somme.

Massime di principio

  • La conversione di un sequestro probatorio in sequestro conservativo richiede una "richiesta" formale del pubblico ministero o della parte civile: il giudice non può disporla d´ufficio.
  • Il sequestro conservativo è uno strumento a tutela di crediti patrimoniali (spese processuali, sanzioni pecuniarie, obbligazioni civili derivanti dal reato) e la scelta di attivarlo spetta ai titolari di tali interessi (Stato tramite PM, o parte civile).
  • La regola dell´impulso di parte vale uniformemente per tutte le ipotesi di conversione del sequestro reale (anche per la conversione del sequestro preventivo, art. 323 c.p.p.).
  • Se un giudice dispone illegittimamente una misura conservativa senza la richiesta di parte, la Cassazione può annullare la statuizione e ordinare la restituzione senza rinvio quando l´illegittimità discende dal difetto del presupposto legale e l´esito è vincolato.
  • In situazioni analoghe la difesa deve sollevare tempestivamente l´eccezione di illegittimità procedurale e richiedere la restituzione delle somme indebitamente vincolate; le autorità che vogliono garantire crediti devono attivarsi presentando formalmente la richiesta di sequestro conservativo.

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