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Sentenza

Sentenza del 09/06/2020 n. 10975 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava le sanzioni ICI per l’omessa dichiarazione di un’area edificabile di 78.512,28 mq. La CTP di Milano aveva ridotto le sanzioni al minimo e la CTR di Milano, con sentenza n. 4740/2015, aveva confermato tale decisione, ritenendo plausibile che Poste avesse creduto sufficiente la dichiarazione catastale di pertinenzialità dell’area al capannone. Il Comune ha proposto cinque motivi: omesso esame della reiterata utilizzazione edificatoria dell’area; violazione delle norme sulla pertinenzialità e sulla commisurazione delle sanzioni; omessa pronuncia sulla recidiva; violazione delle norme sulla recidiva, sostenendo che la stessa violazione era stata commessa nei tre anni precedenti; e ulteriore omessa pronuncia, deducendo che la CTR avrebbe escluso la recidiva sulla base di un’incertezza normativa non invocata dalla contribuente. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi relativi alla recidiva e al rapporto tra recidiva e continuazione.

La decisione

La Cassazione ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, il terzo e il quarto motivo; ha dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha stabilito che la recidiva tributaria richiede che la precedente violazione della stessa indole sia stata definitivamente accertata dal giudice tributario oppure sia divenuta definitiva per mancata impugnazione. La CTR non aveva verificato tale requisito: la sentenza è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà verificare la definitività delle violazioni pregresse e valutare anche l’eventuale applicazione della continuazione ex art. 12, commi 5 e 6, del d.lgs. 472/1997, applicabile anche all’ICI. Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese della fase di cassazione. Non è stata definitivamente determinata la sanzione né dichiarato un vincitore finale sul merito.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Consegue che, per giustificare la recidiva, nel sistema delineato dal del D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 7, comma 3, e art. 12, comma 5, è necessario, quanto alla azione amministrativa e dunque al rilevo fiscale, che la violazione sia stata definitivamente accertata dal Giudice Tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione.

    La recidiva tributaria non può fondarsi sulla sola esistenza di precedenti contestazioni: occorre che almeno una violazione pregressa della stessa indole sia stata definitivamente accertata dal giudice tributario o sia divenuta definitiva per mancata impugnazione. Nel testo è richiamata la disciplina vigente ratione temporis, che consentiva l’aumento della sanzione.

  • Art. 12, commi 2, 5 e 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 3, e art. 12, prevedono la compatibilità tra la "recidiva" in materia tributaria e la continuazione.

    Recidiva e continuazione possono operare congiuntamente, ma la recidiva presuppone una violazione precedente definitiva. Per violazioni della stessa indole commesse in più periodi d’imposta può applicarsi il cumulo giuridico previsto dal comma 5; la continuazione è interrotta dalla comunicazione della contestazione, secondo il comma 6. Il giudice del rinvio deve verificare se ricorrano tali presupposti, anche per le violazioni ICI.

Massime di principio

  • Ai fini della recidiva tributaria, una precedente violazione soltanto contestata, ma non ancora definitiva, non basta: occorre una decisione definitiva del giudice tributario oppure la mancata impugnazione della contestazione.
  • La recidiva e la continuazione non sono necessariamente incompatibili. La prima valorizza la reiterazione successiva a una violazione definitiva; la seconda tratta unitariamente, entro i limiti di legge, più violazioni collegate, e può incidere sul calcolo complessivo delle sanzioni.
  • Quando sono contestate violazioni della stessa indole in periodi d’imposta diversi, il giudice deve verificare sia i presupposti della recidiva sia quelli del cumulo giuridico, considerando anche l’eventuale effetto interruttivo della comunicazione della contestazione.
  • Se il giudice di merito applica la recidiva senza accertare la definitività delle violazioni pregresse, la decisione può essere cassata con rinvio per il necessario accertamento; ciò non determina, da solo, la quantificazione definitiva della sanzione.

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