Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30592/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva che gli fosse riconosciuto l'incarico ambulatoriale precedentemente attribuitogli e poi disapplicato in favore del Milisenna. La questione centrale riguardava l'interpretazione dell'art. 22 dell'A.C.N. 23.5.2005 (come modificato), prediscrivente che le domande degli aspiranti dovessero essere "comunicate con raccomandata" dal 1° al 10° giorno successivo alla pubblicazione del bando. Il nodo era se la clausola riferisse al momento della spedizione (data di invio) ovvero al momento della ricezione (data di arrivo) da parte dell'amministrazione. Milisenna aveva spedito la domanda con un giorno di anticipo rispetto al termine iniziale indicato nel bando, ma la domanda era pervenuta all'ASP entro il termine finale previsto; il ricorrente sosteneva invece che tale spedizione anticipata dovesse escludere Milisenna dalla graduatoria. Il ricorso in Cassazione contestava anche l'uso del criterio dell'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) e la qualificazione della procedura da parte della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Signorello. Ha confermato che la clausola dell'art. 22 A.C.N. è intrinsecamente ambigua e che, in caso di ambiguità, è legittimo ricorrere ai criteri oggettivi di interpretazione del codice civile (artt. 1366 e ss.), ivi compreso il criterio dell'interpretazione secondo buona fede. La Corte territoriale aveva plausibilmente ritenuto che la formula "comunicate con raccomandata" potesse riferirsi tanto al momento della spedizione quanto al momento della ricezione, e ha interpretato la clausola in modo da non escludere un aspirante che avesse fatto pervenire la dichiarazione all'amministrazione entro il termine utile indicato nel bando. La Cassazione ha inoltre osservato che l'uso del criterio di buona fede non mirava a valorizzare uno stato soggettivo di una parte, ma a ricostruire la ratio oggettiva della clausola. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e al contributo unificato ove dovuto; liquidazione delle spese nei confronti del Milisenna in euro 200,00 per esborsi e euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori.

Norme richiamate

  • A.C.N. 23.5.2005, art. 22

    le domande dei medici aspiranti dovevano essere "comunicate con raccomandata" dal 1° al 10° giorno successivo a quello del bando

    La Corte ha ritenuto la formulazione ambigua: puo' riferirsi sia al momento della spedizione (data invio) sia al momento della ricezione (data arrivo). In caso di ambiguità si è ricorsi ai criteri di interpretazione oggettiva del codice civile per privilegiare una lettura che non escluda candidature per mera anticipata spedizione se la ricezione è comunque tempestiva

  • Accordo integrativo 8.7.2010, art. 9 (modifica art. 22)

    Rilevato come la disposizione sia stata oggetto di modifica; la Corte ha valutato la clausola nel suo testo modificato nella stessa prospettiva interpretativa di ambiguità

  • Codice civile, artt. 1366-1371

    Applicati come criteri sussidiari di interpretazione delle clausole ambigue; in particolare l'art. 1366 (interpretazione secondo buona fede) è stato usato per ricostruire la ratio oggettiva della clausola e risolvere l'ambiguità

  • A.C.N. 23.5.2005, artt. 21 e 23

    Richiamati nel ricorso come norme correlate alla disciplina del conferimento incarichi, ma la decisione si è concentrata sull'art. 22 e sui criteri interpretativi

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)

    Riferimento procedurale: il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte in base a detta norma (riferimento formale alle disposizioni processuali emergenziali)

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1-quater e co. 1-bis

    Norme richiamate in relazione all'obbligo del versamento del contributo unificato e agli eventuali importi dovuti dal ricorrente

Massime di principio

  • Se una clausola di bando indica l'invio "con raccomandata" in un periodo temporale ma la formulazione è ambigua, i giudici possono ricorrere ai criteri di interpretazione del codice civile (artt. 1366 e ss.) per chiarirne la portata
  • L'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) può essere impiegata in via oggettiva per ricostruire la ratio della clausola e non solo per tutelare lo stato soggettivo di una delle parti
  • In presenza di termini ambigui tra data di spedizione e data di ricezione, la giurisprudenza tende a valorizzare la tempestività della ricezione dell'istanza ove ciò sia coerente con la finalità della procedura, salvo che il bando esprima in modo univoco la scelta del criterio della spedizione
  • Per evitare contese future i bandi e i contratti dovrebbero specificare chiaramente se rileva la data di spedizione o la data di ricezione, nonché le conseguenze terminali di eventuali invii anticipati o tardivi
  • Nelle controversie su attribuzione di incarichi, l'onere delle spese segue la soccombenza: il ricorrente perdente può essere condannato anche al contributo unificato e alle spese processuali a favore del controinteressato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.