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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44055/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di violazione di legge e di motivazione per presunta mancata valutazione della nullità dell'ordinanza originaria e mancato confronto con le doglianze difensive (censura anche sul profilo cautelare); (2) censura sulla qualificazione della condotta come partecipativa, invocando una mera connivenza e la mancanza di interventi o comportamenti indicativi di un interesse nell'affare (il ricorrente avrebbe solo declinato le generalità); (3) carenza di motivazione circa l'esistenza, attualità e concretezza delle esigenze cautelari, con richiamo alla marginalità della contestazione, alla vetustà del fatto (quattro anni prima), all'assenza di precedenti e di segnalazioni di polizia e alla mancanza di concretezza del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel provvedere la Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto documentale obbligatorio (mancata allegazione integrale del provvedimento genetico e della richiesta del pubblico ministero nelle impugnazioni di provvedimenti "de libertate"). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile come censura di fatto/rivalutativa poiché la motivazione del tribunale del riesame è apparsa coerente e non manifestamente illogica: i giudici avevano valorizzato elementi (accompagnamento del Rao, comportamento volto a garantire sicurezza e atteggiamenti durante la movimentazione dello stupefacente) idonei a rilevare partecipazione. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che la motivazione del tribunale del riesame avesse adeguatamente collegato la condotta al contesto di un commercio illecito consolidato e al rischio di reiterazione, giustificando la misura proporzionata scelta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente determinata di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma usata per delineare il concorso di persone nel reato; la Corte evidenzia che gli elementi fattuali potevano essere valutati in senso partecipativo rispetto al traffico di stupefacenti

  • art. 73 comma 4 DPR 309/90

    Norma che disciplina le sanzioni per traffico di sostanze stupefacenti; è la fattispecie sostanziale alla base della misura cautelare contestata

  • art. 606 comma 1 lett. b) d) e) c.p.p.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui violazione di legge e motivazione); la Corte ha ritenuto che i censure mosse rientravano nel divieto di nuovo esame del merito o non fossero specificamente e documentalmente dimostrate

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende

  • Sez. 3 - sent. n. 57524 del 17/04/2018 (Rv. 274704 - 01)

    Giurisprudenza citata per il principio secondo cui, nelle impugnazioni di provvedimenti 'de libertate', il ricorrente deve allegare integralmente il provvedimento originario e la richiesta del pubblico ministero per consentire la verifica in sede di legittimità

  • Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000 n. 186

    Riferimento costituzionale richiamato con riguardo alla determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della 'colpa' nella presentazione del ricorso

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni di provvedimenti cautelari (misure "de libertate") è obbligatorio allegare al ricorso sia il provvedimento originario sia la richiesta del pubblico ministero nella loro completezza: la loro assenza può determinare l'inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non è sede di riesame del merito: censure che in sostanza richiedono una nuova valutazione delle risultanze probatorie o degli elementi di fatto (ricostruzione rivalutativa) sono normalmente inammissibili.
  • Le doglianze sulla carenza motivazionale devono indicare puntualmente i passaggi della motivazione ritenuti viziati e spiegare specificamente in che modo la motivazione è insufficiente; semplici estratti di memoria o riferimenti generici non sono sufficienti.
  • La qualificazione di 'mera connivenza' può essere esclusa quando vi siano elementi comportamentali (accompagnamento dell'interessato, atteggiamenti volti a garantire sicurezza durante la movimentazione di stupefacente, ecc.) che possono legittimamente essere interpretati come contributo alla commissione del reato.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione può essere fondata sul contesto (es. commercio illecito consolidato) e giustifica l'adozione di misure cautelari proporzionate; la vetustà del fatto e l'assenza di precedenti non sono automaticamente determinanti se sussistono elementi concreti di rischio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, oltre alle spese processuali il giudice può disporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte può modulare tale somma equitativamente tenendo conto dell'assenza o meno di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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