Cassazione Penale, Sentenza n. 25532/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna pronunciata per truffa aggravata (art. 640-bis c.p.), sostenendo che: il fatto andava riqualificato (o sarebbe dovuto essere) ex art. 316-ter c.p.; mancava l'elemento soggettivo del dolo perché vi era solo un'omissione o un errore scusabile nella compilazione della modulistica per la richiesta del reddito di cittadinanza; la finalità assistenziale del reddito di cittadinanza escluderebbe l'applicabilità dell'art. 640-bis; l'art. 7 del d.l. n.4/2019 sarebbe stato abrogato dalla legge di bilancio n.197/2022 e dunque il fatto non sarebbe più reato; in subordine chiedevano il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la concessione della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi complessivamente infondati quanto alla richiesta di annullamento della pronuncia di responsabilità; tuttavia ha qualificato correttamente la condotta non ai sensi dell'art. 640-bis né dell'art. 316-ter, ma ai sensi dell'art. 7 del d.l. n.4/2019 (norma speciale che punisce le omissioni/false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza). Per effetto della riqualificazione in una fattispecie più favorevole, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria per la determinazione della pena alla luce della cornice edittale più favorevole; ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna resta).
Norme richiamate
art. 7 D.L. n. 4/2019
Norma speciale che punisce le omissioni o le false dichiarazioni nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza quando tali condotte sono funzionali a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore; è reato di pericolo concreto, anticipa la tutela penale al momento della domanda ed è stata ritenuta la disposizione più pertinente nel caso concreto.
art. 640-bis cod. pen.
Aggravante della truffa per erogazioni pubbliche/agevolazioni: la Corte ha escluso la sua applicabilità al reddito di cittadinanza considerando che tale beneficio non rientra nelle tipiche erogazioni a sostegno di operatori economici che la norma intendeva tutelare.
art. 316-ter cod. pen.
Delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche: la Corte ha escluso che la fattispecie dei ricorrenti rientri in questo tipo di reato, anche per ragioni sistematiche e per la soglia di punibilità prevista da quella norma, confermando la pertinenza della disciplina speciale dell'art. 7 d.l. n.4/2019.
art. 2, comma c-bis, d.l. n. 4/2019
"la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3"
Prevede requisiti e cause di revoca/ostatività per il reddito di cittadinanza e sancisce l'obbligo dichiarativo del richiedente; la Corte l'ha richiamata per sottolineare il dovere di comunicazione e il rilievo penale dell'omissione.
art. 7-ter D.L. n. 4/2019
"Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale ... l'erogazione del beneficio ... è sospesa"
Regola la sospensione dell'erogazione in presenza di misure cautelari o procedimenti: utile a mostrare il quadro normativo condizionante l'erogazione del beneficio.
legge di bilancio n. 197/2022
Ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 con effetti dal 1° gennaio 2024; la Corte ha osservato che, per fatti posti in essere anteriormente, la disciplina è stata salvata dalla norma transitoria e dall'interpretazione giurisprudenziale che consente l'applicazione della sanzione penale per i fatti commessi fino alla data di efficacia.
art. 8 D.L. 48/2023
Norma citata nel contesto dell'entrata in vigore di nuove misure sostitutive (es. assegno di inclusione) e dell'assetto transitorio che giustifica la conservazione dell'applicabilità dell'art. 7 per fatti anteriori.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: evocata dalla difesa ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile o infondata alla luce dell'entità delle somme indebitamente percepite e della ripetizione della condotta.
art. 133 cod. pen.
Parametri di determinazione del trattamento sanzionatorio: la Corte ha rinviato la valutazione della pena al giudice del merito alla luce della riqualificazione nella cornice edittale dell'art. 7.
Sentenza Corte Costituzionale n. 31/2025
Ribadisce la natura del reddito di cittadinanza come misura con funzioni di politica attiva del lavoro e di condizionalità e giustifica una disciplina penale speciale e la conservazione dell'applicabilità delle sanzioni per i fatti commessi entro i termini transitori.
Massime di principio
- Il reddito di cittadinanza è una misura speciale, con condizionalità e finalità di inclusione; le omissioni o false dichiarazioni finalizzate al suo ottenimento sono frequentemente inquadrate nell'art. 7 d.l. n.4/2019, non nell'art. 640-bis o nell'art. 316-ter.
- La modulistica esemplificativa utilizzata dall'ente non esonera il richiedente dall'onere normativo di dichiarare informazioni rilevanti (es. precedenti penali ostativi); l'assenza di una specifica casella sul modulo non esclude l'obbligo dichiarativo.
- L'ignoranza della legge penale (errore di diritto) non esclude automaticamente il dolo nei reati connessi al RdC quando la normativa sia chiara e gli obblighi dichiarativi siano esigibili.
- L'abrogazione di una fattispecie penale non sempre produce effetto esteso ai fatti anteriori: verificare norme transitorie e prassi giurisprudenziali; è possibile la conservazione delle sanzioni per fatti commessi entro il termine di efficacia stabilito.
- Se la Cassazione riqualifica il fatto in una fattispecie più favorevole, può limitare l'annullamento al solo trattamento sanzionatorio e rinviare al giudice di merito per la nuova determinazione della pena.
- La particolare tenuità del fatto è difficilmente riconoscibile quando risultino ingenti somme indebitamente percepite e condotte ripetute: la quantità e la reiterazione incidono negativamente sulla possibilità di applicare l'art. 131-bis.
- In difesa, l'assenza di prova dell'intenzionalità (dolo) richiede argomentazioni e elementi concreti; mere affermazioni di buona fede o di compilazione di moduli prestampati sono spesso insufficienti se la prova contraria appare netta.
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