Sentenza del 24/02/2017 n. 1654 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Ricognizione di debito - Tassazione proporzionale - Principio di alternatività Iva/Registro - Non applicabile - Procedura concorsuale - Inesigibilità del credito - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a imposta di registro di un atto unilaterale di ricognizione di debito relativo a somme derivanti da un rapporto commerciale rilevante ai fini IVA. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che dovesse operare il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e che, comunque, la base imponibile dovesse tenere conto della parziale inesigibilità del credito maturata nell'ambito di una procedura concorsuale.
La decisione
La ricognizione unilaterale di debito è stata ritenuta soggetta all'imposta proporzionale di registro dell'1%, ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986. Il principio di alternatività IVA/registro non è stato ritenuto applicabile, anche se il debito derivava da un rapporto commerciale soggetto a IVA. È stata inoltre considerata irrilevante, ai fini della base imponibile, la successiva parziale inesigibilità del credito conseguente a una procedura concorsuale.
Norme richiamate
Art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Imposta proporzionale di registro nella misura dell'1 per cento
L'atto unilaterale di ricognizione di debito rientra tra gli atti soggetti a imposta proporzionale di registro dell'1 per cento.
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Il principio non impedisce l'applicazione dell'imposta di registro alla ricognizione di debito quando l'atto, considerato autonomamente, integra il presupposto dell'imposta di registro, anche se l'obbligazione deriva da un rapporto commerciale rilevante ai fini IVA.
Massime di principio
- La ricognizione unilaterale di debito può essere tassata autonomamente ai fini dell'imposta di registro, indipendentemente dall'eventuale assoggettamento a IVA del rapporto commerciale sottostante.
- Il principio di alternatività IVA/registro va valutato con riferimento alla natura e agli effetti propri dell'atto oggetto di registrazione, non soltanto all'origine economica del debito.
- La base imponibile si determina quando si verifica il presupposto impositivo; una successiva inesigibilità totale o parziale del credito, anche dovuta a una procedura concorsuale, non riduce necessariamente l'imposta dovuta.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra l'atto negoziale o dichiarativo sottoposto a registrazione e il rapporto economico sottostante, verificando autonomamente gli effetti giuridici prodotti dall'atto.
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