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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25381/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il detenuto impugnava la limitazione degli orari di uso del pentolame (consegna ore 7, ritiro ore 20) che impediva di cucinare liberamente in cella, denunciando l'assenza di ragioni di sicurezza giustificative e la disparità di trattamento rispetto ai detenuti ordinari; invocava violazione dell'art. 41-bis ord. pen. e principi costituzionali (art. 3 e art. 27 co.3 Cost.) nonché giurisprudenza della Corte costituzionale e di legittimità sui limiti alla differenziazione del trattamento

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non rilevante l'errore materiale nella indicazione della data di nascita quando l'identità del ricorrente è chiara e il vizio non ha inciso sul diritto di difesa. Sotto il profilo sostanziale ha confermato l'orientamento secondo cui l'amministrazione penitenziaria può disciplinare con regolamento interno fasce orarie per la cottura dei cibi anche per detenuti sottoposti all'art. 41-bis, purché tali limiti non si traducano in una maggiore afflittività ingiustificata o in una discriminazione rispetto ai detenuti ordinari. Nel caso di specie il Tribunale ha motivato che la limitazione risponde a esigenze organizzative e di sicurezza (attenuazione dei controlli notturni; rischio di disagevolezza e insalubrità nelle celle multiple se tutti cucinassero contemporaneamente), motivazione ritenuta sufficiente e non confutata specificamente dal ricorrente

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    La disciplina non esclude, secondo la Corte costituzionale e la giurisprudenza di legittimità, la possibilità per i detenuti sottoposti al regime 41-bis di accedere a piccoli gesti della vita quotidiana come la cottura dei cibi; l'amministrazione può però regolamentarne le modalità tramite fasce orarie, purché non si ripristini una maggiore afflittività illegittima o una differenziazione ingiustificata rispetto ai detenuti ordinari

  • art. 3 Cost.

    Principio di divieto di trattamenti discriminatori o vessatori; utilizzato come parametro per contestare differenze di disciplina tra detenuti 41-bis e detenuti ordinari

  • art. 27, comma terzo, Cost.

    Riferimento ai principi costituzionali sul trattamento detentivo e alla funzione rieducativa della pena, richiamato a supporto dell'esigenza che le limitazioni non siano eccessivamente afflittive

  • art. 36, comma 2, lett. b), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Attribuisce al regolamento d'istituto la potestà di disciplinare l'organizzazione della vita quotidiana in carcere, comprese le fasce orarie per attività come la cottura dei cibi

  • Sent. Corte Cost. n. 186 del 2018

    Ha dichiarato parzialmente illegittimo il divieto assoluto di cuocere cibi per i 41-bis, riconoscendo la possibilità di accesso a piccoli gesti della vita quotidiana ma senza riconoscere un diritto assoluto; ha ammesso la regolazione mediante fasce orarie

  • Sent. Corte Cost. n. 135 del 2013

    Richiama il principio che le restrizioni dei diritti dei detenuti devono essere giustificate dalle esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere

  • art. 1, comma quinto, ord. pen.; art. 125, comma 3 e art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente nel vizio di legittimità procedurale e sostanziale: il giudice ha valutato che non sussisteva inosservanza tali disposizioni in modo da invalidare il provvedimento impugnato

Massime di principio

  • L'amministrazione penitenziaria può regolamentare tramite il regolamento d'istituto le fasce orarie per la cottura dei cibi anche per i detenuti sottoposti a 41-bis, in ragione di esigenze organizzative e di sicurezza
  • Tali limitazioni sono legittime se riguardano tutti i detenuti dell'istituto; se riservate solo ai detenuti 41-bis devono essere motivate da specifiche esigenze connesse al regime differenziato per evitare discriminazione o eccessiva afflittività
  • La giurisdizione (Tribunale di Sorveglianza e Corte di legittimità) può sindacare la legittimità delle fasce orarie: la valutazione richiede confronto con il trattamento dei detenuti ordinari e l'accertamento delle ragioni di sicurezza/organizzazione addotte
  • Errori formali nel provvedimento (es. data di nascita errata) non invalidano automaticamente il provvedimento se l'identità del detenuto è comunque chiara e il diritto di difesa non è compromesso
  • Il dettato costituzionale e le sentenze della Corte costituzionale impongono che le restrizioni ai piccoli gesti della vita quotidiana siano giustificate e non trasformino il regime speciale in una pena ulteriore; l'onere motivazionale spetta all'amministrazione e, in caso di contestazione, deve essere specificamente confutato dal ricorrente

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