Cassazione Civile, Ordinanza n. 23279/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari espropriati)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento espropriativo per lavori idraulici connessi all'arretramento delle difese dell'Arno. Un fabbricato, già reso inagibile nel 1989 da ordinanza sindacale per dissesto della sponda, veniva poi oggetto di dichiarazione di pubblica utilità, occupazione d'urgenza, immissione in possesso, demolizione e decreto di esproprio. Nel giudizio di opposizione alla stima definitiva, gli eredi del proprietario chiedevano una indennità di esproprio parametrata al valore venale stimato dalla CTU e l'indennità di occupazione. La Corte d'appello di rinvio accoglieva le domande, recependo la CTU e ritenendo irrilevante l'ordinanza di sgombero ai fini della stima, perché il dissesto idrogeologico e le condizioni dell'immobile erano già stati considerati nella valutazione tecnica. Il Ministero ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. 327/2001 e omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello abbattuto il valore venale in ragione dell'ordinanza di sgombero quale vincolo non espropriativo; 2) in subordine, violazione dell'art. 39 l. 2359/1865 e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che, per ragioni temporali, dovesse applicarsi la disciplina previgente, ma con il medesimo esito estimativo corretto; 3) violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 57 d.P.R. 327/2001, per asserita mancata conformazione della Corte di rinvio al principio di diritto fissato dalla precedente cassazione in tema di indennità di occupazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: quanto alla stima dell'indennità di esproprio, l'ordinanza di sgombero non costituiva un vincolo conformativo autonomo incidente sul valore, ma una conseguenza del dissesto idrogeologico già incorporata nella valutazione peritale attraverso i coefficienti correttivi sullo stato manutentivo, la vetustà e i costi di recupero; pertanto non vi era violazione dell'art. 32 d.P.R. 327/2001 né omesso esame di fatto decisivo, ma solo una sollecitazione a rivalutare il merito. Anche a voler applicare l'art. 39 l. 2359/1865, il criterio estimativo adottato restava corretto, perché fondato sul valore venale effettivo del bene nelle sue condizioni concrete. Quanto all'indennità di occupazione, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 384 c.p.c., rilevando che il giudice di rinvio si era attenuto al dictum rescindente, applicando il criterio percentuale annuo sull'indennità di esproprio sino al decreto definitivo. Il Ministero è stato condannato alle spese e non è stato onerato dell'ulteriore contributo unificato in quanto amministrazione pubblica.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 327/2001
L'indennità di espropriazione va determinata sul valore venale del bene al momento del decreto, tenendo conto delle sue caratteristiche effettive; un provvedimento di sgombero conseguente a dissesto già considerato nella stima non impone di per sé un autonomo abbattimento del valore.
art. 39 legge n. 2359/1865
Anche applicando la disciplina previgente per la determinazione dell'indennità, il valore deve essere stimato secondo criteri aderenti alle condizioni concrete del bene; non emerge un obbligo di riduzione ulteriore per un ordinanza di sgombero già riflessa nelle condizioni materiali dell'immobile.
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nel caso concreto la Corte territoriale si è attenuta al dictum rescindente nella quantificazione dell'indennità di occupazione.
art. 57 d.P.R. 327/2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della disciplina sopravvenuta; la Corte osserva che, comunque, la decisione di rinvio è rimasta conforme al criterio stabilito in sede rescindente.
art. 50 d.P.R. 327/2001
Il richiamo formale di tale norma nella sentenza di rinvio non ha inciso sul criterio effettivamente applicato, che è stato quello percentuale sull'indennità di esproprio.
art. 22-bis d.P.R. 327/2001
Menziionato solo nel ragionamento della Corte di rinvio; non ha inciso sulla regola sostanziale utilizzata per la liquidazione dell'indennità di occupazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'amministrazione pubblica ricorrente.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale base della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il meccanismo di calcolo dell'ulteriore contributo unificato, non dovuto nel caso di amministrazione pubblica.
Massime di principio
- Nella determinazione dell'indennità di espropriazione, il valore venale del bene deve essere ricostruito tenendo conto delle sue condizioni effettive al momento rilevante; i fattori deteriorativi già incorporati nella stima tecnica non possono essere nuovamente valorizzati come causa autonoma di abbattimento.
- Un provvedimento amministrativo di sgombero non assume automaticamente natura di vincolo conformativo idoneo a ridurre il valore espropriativo, quando sia mera conseguenza di un dissesto materiale già riflesso nella valutazione del bene.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito estimativo quando la corte territoriale abbia motivatamente recepito una CTU coerente con i criteri legali di stima.
- La disciplina applicabile alla determinazione dell'indennità, anche se muta nel tempo, non altera il risultato quando il giudice abbia comunque accertato il valore venale secondo criteri conformi alla giurisprudenza di legittimità.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; non vi è violazione dell'art. 384 c.p.c. se il criterio concretamente applicato coincide con quello imposto dal dictum rescindente, a prescindere da eventuali richiami formali a norme diverse.
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