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Ordinanza

Ordinanza n. 6691/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del 20.09.2020 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-) nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 07.09.2022: del decreto del Ministero dell'Interno del 14.06.2022,

Giustizia amministrativa202103951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana e successivo decreto impugnato con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 20 settembre 2020, recante il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, e, con motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 14 giugno 2022. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare la necessità di acquisire, considerato il lungo tempo trascorso, una relazione di aggiornamento sulle vicende oggetto del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e ha disposto, a carico di entrambe le parti, incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., consistenti nell'acquisizione di una relazione di aggiornamento sulle vicende per cui è causa, da depositare entro il 22 giugno 2026. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio istruttoria del 24 giugno 2026. Le spese non sono state regolate. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni poste a fondamento degli incombenti istruttori disposti dal TAR nei confronti di entrambe le parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudizio amministrativo riguarda un provvedimento risalente e il tempo trascorso rende necessario verificare l'attualità delle vicende controverse, il giudice può disporre d'ufficio incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, acquisendo relazioni di aggiornamento prima di procedere alla trattazione della domanda.
  • La disposizione di incombenti istruttori e il rinvio a una successiva camera di consiglio istruttoria non definiscono la domanda principale e comportano un esito interlocutorio del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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