Ordinanza n. 6691/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del 20.09.2020 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-) nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 07.09.2022: del decreto del Ministero dell'Interno del 14.06.2022,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana e successivo decreto impugnato con motivi aggiunti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 20 settembre 2020, recante il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, e, con motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 14 giugno 2022. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare la necessità di acquisire, considerato il lungo tempo trascorso, una relazione di aggiornamento sulle vicende oggetto del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e ha disposto, a carico di entrambe le parti, incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., consistenti nell'acquisizione di una relazione di aggiornamento sulle vicende per cui è causa, da depositare entro il 22 giugno 2026. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio istruttoria del 24 giugno 2026. Le spese non sono state regolate. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni poste a fondamento degli incombenti istruttori disposti dal TAR nei confronti di entrambe le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudizio amministrativo riguarda un provvedimento risalente e il tempo trascorso rende necessario verificare l'attualità delle vicende controverse, il giudice può disporre d'ufficio incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, acquisendo relazioni di aggiornamento prima di procedere alla trattazione della domanda.
- La disposizione di incombenti istruttori e il rinvio a una successiva camera di consiglio istruttoria non definiscono la domanda principale e comportano un esito interlocutorio del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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