Cassazione Penale, Ordinanza n. 21141/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che le censure sulla responsabilità e sulla riqualificazione del fatto fossero generiche e che la questione relativa alla lieve entità non fosse deducibile per la prima volta in cassazione perché non proposta nel giudizio di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso anomalo, del delitto di rapina. Con il primo motivo ha dedotto illogicità e contraddittorietà della motivazione sul giudizio di responsabilità per rapina in concorso anomalo. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave delitto di favoreggiamento personale. Con il terzo motivo ha censurato la mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità, richiamando la pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 86/2024. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi generici, perché sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già disattese in appello con motivazione non manifestamente illogica, fondata su una valutazione complessiva dei dati fattuali che aveva valorizzato il previo accordo dell'imputato alla condotta furtiva del complice, poi degenerata in rapina. Il terzo motivo è stato dichiarato indeducibile, poiché la questione sulla attenuante non era stata dedotta in appello né nelle conclusioni né con motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Richiamato implicitamente dal riferimento al delitto di rapina, qualificato nella forma del concorso anomalo.
art. 378 c.p.
Richiamato implicitamente dal riferimento alla richiesta di riqualificazione del fatto nel delitto di favoreggiamento personale.
art. 625-bis c.p.
Non citato espressamente nel testo, ma evocato attraverso il riferimento alla circostanza attenuante della lieve entità oggetto della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 86/2024.
Corte cost. n. 86/2024
Richiamata come pronuncia additiva che ha inciso sulla disciplina della circostanza attenuante della lieve entità.
art. 606 c.p.p.
Evocato in relazione ai motivi di ricorso per cassazione e ai limiti di deducibilità delle questioni non prospettate in appello.
art. 591 c.p.p.
Applicato in concreto nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre, senza specifiche critiche, censure già esaminate e disattese in appello con motivazione immune da manifesta illogicità.
- La deduzione di un vizio di motivazione non può risolversi in una mera riproposizione delle ragioni già sottoposte al giudice di merito, quando la decisione impugnata abbia valutato in modo unitario gli elementi di fatto e ne abbia tratto una conclusione coerente.
- Una diversa qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo se la relativa questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di appello; in mancanza, la censura è indeducibile.
- Le questioni nuove, anche se fondate su sopravvenienze giurisprudenziali o costituzionali, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione quando erano già proponibili in appello e non sono state tempestivamente prospettate.
- La mancata prospettazione in appello di una circostanza attenuante impeditiva della pena o del trattamento sanzionatorio ne preclude la deducibilità in sede di legittimità.
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