DECRETO-LEGGE 12 settembre 2023, n. 121
Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto impone a Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di aggiornare entro dodici mesi i piani per la qualità dell’aria. Regola le limitazioni dei diesel Euro 5, consentite in via strutturale dal 1° ottobre 2024 e da inserire nei piani dal 1° ottobre 2027, salvo misure compensative. Prevede inoltre fondi per il turismo sostenibile nel solo 2023 e riconosce strategico il potenziamento merci di Malpensa.
Piani regionali per la qualità dell’aria e misure per turismo sostenibile e merci aeree
Pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni alla circolazione
Il decreto mira a dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea relative alla qualità dell’aria, stabilendo obblighi di aggiornamento dei piani regionali e una disciplina transitoria e strutturale per la circolazione dei veicoli diesel Euro 5.
Regioni interessate e aggiornamento dei piani
Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna devono aggiornare i rispettivi piani di qualità dell’aria entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto. L’aggiornamento deve considerare i risultati delle iniziative già adottate per ridurre le emissioni inquinanti e le disposizioni sulle limitazioni alla circolazione; ove necessario, le regioni modificano anche i provvedimenti attuativi.
Limitazioni dei veicoli diesel Euro 5
Nelle more dell’aggiornamento dei piani, le regioni possono disporre limitazioni strutturali alla circolazione di autovetture e veicoli commerciali delle categorie N1, N2 e N3 alimentati a diesel e appartenenti alla categoria Euro 5. Le limitazioni possono applicarsi esclusivamente dal 1° ottobre 2024 e nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo.
Il provvedimento regionale deve indicare e motivare le deroghe. Devono comunque essere esclusi i veicoli appartenenti alle categorie esentate dai divieti di circolazione previsti dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice della strada.
La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con più di 100.000 abitanti, dotati di un adeguato servizio di trasporto pubblico locale e ricadenti in zone in cui sia superato almeno uno dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto (NO₂).
Dal 1° ottobre 2027 la limitazione strutturale deve essere inserita nei piani di qualità dell’aria delle regioni interessate, con i relativi provvedimenti attuativi e nel rispetto delle condizioni e delle esclusioni sopra indicate. Le regioni possono non inserirla se i piani prevedono misure compensative idonee a conseguire livelli di riduzione delle emissioni coerenti con i vincoli dell’ordinamento dell’Unione europea. Resta possibile introdurre la limitazione prima del 1° ottobre 2027 mediante aggiornamento dei piani e modifica dei relativi atti attuativi.
Le regioni possono inoltre esentare dalle limitazioni le autovetture e i veicoli commerciali N1, N2 e N3, a partire dalla categoria Euro 3, monofuel o bifuel, alimentati con i carburanti alternativi indicati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 257 del 2016.
Veicoli di interesse storico e collezionistico
Un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, deve individuare modalità agevolate di accesso alle aree soggette alle limitazioni per i veicoli di interesse storico e collezionistico definiti dall’articolo 60 del Codice della strada.
Turismo di prossimità e all’aria aperta
È istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da 32.870.000 euro per il 2023, destinato a finanziare investimenti proposti dai comuni per creare o riqualificare aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e valorizzare il turismo all’aria aperta. Il finanziamento è assegnato tramite bando ministeriale. Gli interventi devono essere identificati con il Codice unico di progetto, corredati di cronoprogramma e sottoposti al monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011.
La copertura del fondo è assicurata per 29.870.000 euro mediante riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale e per 3 milioni mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale per il 2023, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero del turismo. In base alla sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2024, il bando deve essere adottato previa intesa con la Conferenza unificata.
Per promuovere il turismo intermodale, il fondo istituito dall’articolo 1, comma 611, della legge n. 197 del 2022 è incrementato di 17 milioni di euro per il 2023. La copertura deriva per 8.081.369 euro dalla riduzione del fondo speciale di parte corrente, con parziale utilizzo dell’accantonamento del Ministero del turismo, e per 8.918.631 euro dalla riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente.
Potenziamento del traffico merci dell’aeroporto di Malpensa
L’intervento di implementazione del traffico merci dell’aeroporto di Malpensa, individuato nello strumento di pianificazione trasmesso dall’ENAC il 30 giugno 2020 ai fini della valutazione di impatto ambientale, è riconosciuto opera strategica di preminente interesse nazionale, indifferibile, urgente e di pubblica utilità.
Per autorizzare l’intervento, le amministrazioni e gli enti competenti devono ricognire i provvedimenti già adottati e procedere a una nuova valutazione delle determinazioni ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, ponderandole alla luce del riconoscimento strategico dell’opera. La valutazione deve avvenire entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Oneri finanziari ed entrata in vigore
L’attuazione delle disposizioni sulla qualità dell’aria e sull’intervento di Malpensa non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge. Gli stanziamenti per il turismo sono riferiti esclusivamente all’anno 2023.
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