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Sentenza

Sentenza n. 1375/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, n. 124/2024, sul riconoscimento della carta docente, nonostante il precedente ordine di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, n. 124/2024, passata in giudicato, relativa alla carta docente. Con una precedente sentenza del 3 giugno 2025 il TAR aveva ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 120 giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, aveva nominato un commissario ad acta, da attivare su richiesta dei ricorrenti, con un termine di 90 giorni. Scaduti entrambi i termini senza esecuzione, i ricorrenti hanno presentato una nuova istanza, notificata il 28 aprile 2026, chiedendo gli interventi necessari per dare attuazione al giudicato, anche mediante l’eventuale sostituzione del commissario. Dopo il pagamento della carta docente, avvenuto il giorno successivo alla notifica, hanno riconosciuto l’avvenuta esecuzione e chiesto la cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese secondo la soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero ha pagato le somme dovute dopo la notifica della nuova istanza e i ricorrenti hanno riconosciuto l’avvenuta esecuzione. Ha condannato il Ministero, virtualmente soccombente, a rifondere le spese del procedimento, liquidate in 400 euro oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario. Nella liquidazione ha considerato la natura del procedimento, innestato su un precedente giudizio di ottemperanza, e il comportamento collaborativo del Ministero, che ha pagato il giorno successivo alla notifica.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta esecuzione della prestazione dovuta, riconosciuta dai ricorrenti, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione dell’istanza e il ricorrente riconosce l’avvenuta esecuzione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Se l’adempimento sopravviene dopo la proposizione dell’istanza di ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in base alla soccombenza virtuale, tenendo conto anche della tempestività dell’adempimento sopravvenuto e della condotta collaborativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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