Cassazione Penale, Sentenza n. 22113/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione fondata su violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, c.p.p.). La difesa denunciava che le udienze successive all'8 maggio 2015 si erano svolte senza la presenza dell'imputato per mancata traduzione (nonostante fosse agli arresti domiciliari per la stessa causa), e che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto una rinuncia alla comparizione confondendo la condizione del ricorrente con quella del coimputato. Inoltre la Corte aveva basato la decisione su verbali acquisiti che in realtà appartenevano a un procedimento diverso (quello del coimputato Vincenzo Laurenza davanti al Tribunale Ordinario) e su un verbale redatto in data successiva alla sentenza di primo grado, generando una nullità processuale radicale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha rilevato l'errore nella acquisizione e nell'utilizzo di verbali non pertinenti e la mancata presenza dell'imputato alle udienze per mancata traduzione, configurando una nullità radicale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e anche la sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Napoli Nord per il proseguimento del procedimento.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Individua i motivi di ricorso per cassazione; lett. c riguarda la violazione di norme processuali, lett. e il vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto fondato il motivo ai sensi di queste disposizioni.
art. 178 c.p.p.
Prevede la nullità radicale degli atti processuali che impediscono lo svolgimento del contraddittorio o pregiudicano gravemente il diritto di difesa; la Corte ha ritenuto la violazione così grave da travolgere le decisioni di entrambi i gradi e giustificare l'annullamento delle sentenze.
art. 610 c.p.p.
Regole procedurali sulla trattazione in camera di consiglio; richiamato per giustificare il rito di trattazione del ricorso in Cassazione senza udienza orale, in mancanza di richiesta nei termini.
art. 611 c.p.p.
Disposizioni sul procedimento in cassazione e sulla eventuale trattazione in camera di consiglio; citato per il corretto svolgimento del giudizio di cassazione senza comparizione delle parti.
Massime di principio
- La presenza dell'imputato alle udienze è vincolante quando lo stato restrittivo esige la traduzione: la mancata traduzione può determinare nullità se la sua assenza incide sul contraddittorio.
- La Corte deve verificare la pertinenza e la datazione dei verbali acquisiti: l'utilizzo di atti provenienti da altro procedimento o riferiti a coimputati può integrare una nullità grave.
- Se la nullità è qualificata come 'radicale' ai sensi dell'art. 178 c.p.p., essa può travolgere le pronunce di tutti i gradi e comportare l'annullamento delle sentenze con restituzione degli atti al giudice nel cui ambito la nullità si è verificata.
- Nei ricorsi per cassazione basati su violazione di norme processuali e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.), la Corte di Cassazione può esaminare gli atti anche in via 'in procedendo' per accertare se la lesione abbia carattere sostanziale tale da incidere sul giudizio di merito.
- In situazioni analoghe è importante documentare tempestivamente l'assenza o l'errore (es. mancate traduzioni, confusione con coimputati) e richiedere l'acquisizione dei verbali corretti; la mancata correzione può condurre all'annullamento delle successive decisioni giudiziarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22065/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22066/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22067/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22068/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22070/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22071/2025 del 12/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →