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Sentenza

Sentenza n. 2607/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Comune di Milano avente ad oggetto “Via Sirtori, 33 – annullamento e ripristino” inviato via PEC in data 15 novembre 2024 con comunicazione prot. Comune di Milano/c_f205 0588620/15-11-2024, nonché della comunicazione del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto “Via Sirtori, 33 - P.G.618198 del 18/11/2022, JPE30660/2022 - Avvio del procedimento” e di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202500105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale di annullamento della SCIA relativa all’installazione di un ascensore esterno e di ordine di ripristino, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il condominio ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva annullato la SCIA concernente opere per l’installazione di un ascensore esterno a servizio dello stabile di via Sirtori n. 33 e aveva ordinato il ripristino delle opere, contestando anche la comunicazione di avvio del procedimento. Le opere interessavano in parte porzioni di proprietà esclusiva e in parte aree comuni dell’edificio. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione e illogicità. In particolare, ha sostenuto che l’intervento fosse stato autorizzato dal comproprietario delle parti comuni, che tale autorizzazione fosse stata allegata alla domanda di autorizzazione paesaggistica e che il Comune non avesse adeguatamente considerato tale circostanza. Il Comune ha contestato la legittimazione attiva del condominio, ritenendo che l’interesse a ricorrere spettasse esclusivamente alla società proprietaria delle unità direttamente interessate, e ha sostenuto la legittimità dell’annullamento della SCIA per mancanza del consenso del comproprietario. Il controinteressato ha affermato che le opere riguardavano anche parti comuni e che era quindi necessaria la sua preventiva autorizzazione, negando che il consenso prestato avesse l’ampiezza sostenuta dal condominio. In fase cautelare il TAR aveva sospeso il provvedimento limitatamente all’ordine di ripristino, ritenendo necessario un approfondimento delle questioni di fumus e opportuno preservare l’integrità della situazione materiale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità dell’annullamento della SCIA e dell’ordine di ripristino. La decisione si fonda sulla dichiarazione depositata dal condominio il 20 maggio 2026, con cui è stato comunicato il raggiungimento di un accordo destinato a disciplinare definitivamente le aree comuni del fabbricato, comprese quelle interessate dai provvedimenti impugnati, consentendo il superamento delle contestazioni comunali. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

    Consente di dichiarare il ricorso improcedibile quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più utilità concreta e attuale alla decisione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente quale parametro per contestare l’annullamento d’ufficio della SCIA; la questione non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione all’ordine di ripristino delle opere; la questione non è stata decisa nel merito, mentre in sede cautelare l’ordine era stato sospeso.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile quando, per un fatto sopravvenuto comunicato dalla parte ricorrente, viene meno l’utilità concreta e attuale di una pronuncia sulla legittimità dell’atto impugnato.
  • Il raggiungimento di un accordo tra le parti private sulla disciplina delle aree e delle opere oggetto del provvedimento amministrativo può determinare il superamento delle contestazioni dell’amministrazione e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
  • Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare i motivi di merito relativi alla legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

Testo integrale

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