Ordinanza n. 900/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento dirigenziale - determinazione n. 2152 del 24.12.2025 avente ad oggetto: “Bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso, di n. 16 nuove licenze taxi, di cui n. 3 abbinate a veicoli appositamente attrezzati per l'accesso autonomo delle persone con grave disabilità motoria (rif. determinazioni nn. 1989 del 20.12.2024 e 81 del 17.01.2025) - approvazione nuova graduatoria finale e avvio procedimento”, nella misura in cui esclude il ricorrente dall'inserimento nella graduatoria degli idonei assegnatari, nonché di ogni altro atto prodromico, presupposto, connesso e comunque consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della modifica delle conclusioni del ricorrente e ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda incidentale di accesso, poiché la produzione documentale del Comune aveva soddisfatto la pretesa ostensiva. La regolazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.
Atto impugnato: nuova graduatoria finale relativa al concorso pubblico straordinario per il rilascio di licenze taxi, nella parte in cui esclude il ricorrente dalla graduatoria degli idonei assegnatari; nel giudizio è stata trattata incidentalmente anche la domanda di accesso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Pisa aveva approvato una nuova graduatoria finale del concorso straordinario per il rilascio oneroso di sedici licenze taxi, lamentando la propria esclusione dalla graduatoria degli idonei assegnatari. Nel corso del giudizio è stata trattata la domanda incidentale di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. A seguito della produzione documentale del Comune, il ricorrente ha dichiarato integralmente soddisfatta la pretesa ostensiva e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo soltanto per la condanna dell’amministrazione alle spese.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
domanda incidentale proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.a.
La domanda incidentale di accesso è stata proposta nel giudizio pendente; la produzione documentale dell’amministrazione ha determinato il venir meno della controversia ostensiva.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione produce la documentazione richiesta e il ricorrente dichiara integralmente soddisfatta la pretesa di accesso, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda ostensiva.
- La cessazione della materia del contendere sulla domanda incidentale di accesso non determina necessariamente la definizione della domanda principale di annullamento, che può restare pendente ed essere decisa con il provvedimento definitivo.
- La regolazione delle spese relative a una domanda incidentale definita per cessazione della materia del contendere può essere riservata alla decisione definitiva sul giudizio.
Come è indicizzato
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