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Legge

L.R. Basilicata 1/2000

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO con: L.R. 30 dicembre 2009, n. 42; L.R. 16 aprile 2013, n. 7 e con L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

Normativa regionaleL.R. Basilicata 1/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata il riconoscimento e il sostegno delle organizzazioni di volontariato, istituendo il registro regionale, le convenzioni con gli enti pubblici, l’Osservatorio e l’Assemblea regionale. Prevede contributi, uso di beni e strutture pubbliche, formazione e norme transitorie; abroga le precedenti leggi regionali n. 38/1993 e n. 2/1997. Restano rilevanti le iscrizioni e gli adempimenti correnti per le organizzazioni ancora operanti.

Promozione del volontariato e istituzione del registro regionale in Basilicata

Promozione del volontariato in Basilicata

La legge regionale disciplina il volontariato nel territorio della Basilicata, riconoscendolo come espressione di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo. Il provvedimento si coordina con la legge n. 266/1991 e definisce strumenti di registrazione, collaborazione con enti pubblici, sostegno economico, formazione e organismi di rappresentanza.

Finalità e ambito del volontariato

La Regione promuove lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l’autonomia e ne valorizza la funzione sociale, civile e culturale. Le attività considerate rilevanti riguardano in particolare:

  • l’area sociale, con interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, lotta a povertà, disagio, malattia, marginalità e promozione di una cultura solidale;
  • l’area civile, con iniziative per la qualità della vita, la tutela dei diritti, la protezione civile, il soccorso e la difesa dell’ambiente e del territorio;
  • l’area culturale, con tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e monumentale e delle attività connesse. La legge riconosce inoltre la dimensione interdisciplinare del volontariato come componente del terzo settore non profit.

Organizzazioni di volontariato e requisiti

Sono considerate organizzazioni di volontariato quelle definite dalla legge statale n. 266/1991. In sostanza, si tratta di organismi liberamente costituiti che operano senza fini di lucro, anche indiretto, avvalendosi in modo determinante e prevalente dell’attività personale, volontaria e gratuita degli aderenti per finalità solidaristiche riconducibili alla legge regionale.

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

È istituito il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato nei settori sociali, civili e culturali. L’iscrizione consente:

  • la partecipazione alle attività del settore di appartenenza;
  • la collaborazione con gli enti pubblici secondo gli istituti previsti dalla legge;
  • l’accesso ai contributi;
  • la stipula di convenzioni.

Possono chiedere l’iscrizione le organizzazioni con sede legale e operatività in Basilicata da almeno 12 mesi, nonché le associazioni nazionali con almeno una sede operativa regionale attiva da non meno di 12 mesi, purché in possesso dei requisiti della legge n. 266/1991. La domanda va presentata al Presidente della Giunta regionale con documentazione su atto costitutivo e statuto, cariche associative, numero aderenti, personale impiegato, mezzi e strutture, relazione sull’attività e programmi, copertura assicurativa e settori per i quali si chiede l’iscrizione.

L’iscrizione è disposta dal dirigente competente entro 60 giorni dalla protocollazione della domanda completa. Una richiesta di integrazione interrompe il termine una sola volta. La tenuta del registro, l’istruttoria, gli aggiornamenti e le cancellazioni sono affidati alla Presidenza della Giunta regionale, che pubblica annualmente il registro aggiornato nel Bollettino Ufficiale e lo trasmette all’Osservatorio nazionale.

Le organizzazioni iscritte devono trasmettere ogni anno entro il 30 giugno il bilancio o rendiconto economico, una relazione dettagliata sull’attività svolta, la documentazione relativa e le eventuali variazioni dei dati essenziali. Il mancato adempimento o la perdita dei requisiti comportano la cancellazione, disposta con provvedimento motivato entro 60 giorni dal termine annuale. La Regione può inoltre disporre accertamenti sul funzionamento delle associazioni iscritte.

Diritto di accesso e trasparenza

Alle organizzazioni iscritte e a chiunque vi abbia interesse per tutelare una situazione giuridicamente rilevante è riconosciuto il diritto di accesso alle informazioni e agli atti amministrativi, secondo la disciplina generale sulla trasparenza amministrativa e la normativa regionale di settore.

Convenzioni con la pubblica amministrazione

La Regione, gli enti strumentali regionali e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi, se capaci di svolgere le prestazioni richieste. Le convenzioni devono disciplinare in modo puntuale:

  • oggetto, modalità di svolgimento e raccordo con i programmi pubblici;
  • entità delle prestazioni volontarie necessarie;
  • contributi per costi di gestione e spese strettamente connesse al progetto, intervento o servizio;
  • obbligo di continuità dell’attività convenzionata;
  • verifiche e controlli di qualità;
  • cause di risoluzione e revoca dei contributi;
  • tempi e modalità di erogazione dei contributi e rendicontazione;
  • eventuali prestazioni specializzate di terzi, se indispensabili e retribuite, che non possono rientrare tra quelle affidate in convenzione;
  • copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni e malattie, a carico dell’ente pubblico stipulante;
  • durata del rapporto;
  • tutele a garanzia dei diritti e della dignità degli utenti.

L’ente pubblico mantiene un potere di sorveglianza sulla permanenza dei requisiti di idoneità dell’organizzazione e sull’effettiva esecuzione del servizio. La convenzione può essere risolta per inadempimento delle clausole principali o per inidoneità dell’organizzazione.

Prestazioni di volontariato in strutture pubbliche

Le attività di volontariato all’interno di strutture pubbliche o convenzionate con la Regione devono essere svolte da organizzazioni iscritte al registro. Restano esclusi i tirocini professionali, che non costituiscono volontariato. Le relative convenzioni sono stipulate dall’ente titolare della struttura o dal soggetto giuridico titolare della struttura convenzionata, nei limiti del rapporto convenzionale e con modalità conformi ai criteri generali della legge.

Rappresentanza del volontariato: Assemblea regionale

La Regione riconosce l’Assemblea regionale del volontariato quale forma autonoma di organizzazione del settore. Essa esprime proposte e valutazioni sugli indirizzi delle politiche sociali regionali e su leggi, piani e programmi che riguardano il volontariato. L’Assemblea si dota di un ufficio di presidenza e di un proprio regolamento interno, con il quale disciplina rappresentanze, politiche, rapporti istituzionali e rinnovi. Il regolamento va depositato presso la segreteria dell’Osservatorio regionale.

L’Assemblea elegge i nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato che siedono nell’Osservatorio regionale.

Osservatorio regionale per il volontariato

È istituito l’Osservatorio regionale per il volontariato, con funzioni di promozione, studio, proposta e coordinamento. In particolare:

  • esprime pareri sui criteri generali per il registro;
  • formula proposte alla Giunta e al Consiglio regionale;
  • diffonde la conoscenza delle attività di volontariato;
  • promuove ricerche e studi;
  • fornisce elementi utili alla promozione e allo sviluppo del volontariato;
  • sostiene formazione e aggiornamento dei volontari;
  • indice almeno ogni tre anni una conferenza regionale sul volontariato;
  • propone criteri, pareri e proposte sui contributi regionali;
  • deve essere convocato almeno quattro volte l’anno.

L’Osservatorio è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura per la legislatura in corso e comunque fino al nuovo insediamento. È composto da:

  • Presidente della Giunta regionale o assessore delegato, con funzioni di presidente;
  • due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
  • un rappresentante dei comuni designato dall’ANCI regionale e un rappresentante designato dall’UPI regionale;
  • nove rappresentanti delle organizzazioni di volontariato eletti dall’Assemblea regionale entro 90 giorni dall’inizio della legislatura;
  • un dirigente generale regionale nominato dalla Giunta.

L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato. Le designazioni devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta; in mancanza, l’organo è comunque validamente costituito con la maggioranza dei componenti. La segreteria è svolta da personale regionale designato dalla Giunta.

Formazione dei volontari

La Regione promuove e contribuisce alla formazione e all’aggiornamento dei soci delle organizzazioni iscritte, prevedendo nei piani annuali di formazione professionale la creazione, il sostegno e il rafforzamento delle professionalità necessarie nei settori in cui opera il volontariato.

Mezzi, risorse e contributi

L’Osservatorio ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale, che ne assicura il supporto organizzativo e di segreteria; i relativi costi gravano sul fondo di dotazione finanziaria.

La Regione può sostenere le organizzazioni iscritte con contributi per:

  • formazione e aggiornamento dei volontari impegnati in attività specifiche;
  • progetti innovativi finalizzati a sviluppare e migliorare le attività di volontariato nei diversi settori;
  • studi, indagini e ricerche proposti dall’Osservatorio.

La Giunta regionale definisce criteri e modalità di concessione e riparto dei contributi sulla base delle proposte dell’Osservatorio.

Beni e strutture messi a disposizione

L’Amministrazione regionale e gli enti locali possono mettere a disposizione delle organizzazioni iscritte servizi, strutture mobili e immobili, anche in comodato gratuito, con vincolo di destinazione alle attività di volontariato, secondo la normativa vigente.

Disciplina transitoria e disposizioni finali

All’entrata in vigore della legge, e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione, il Presidente della Giunta convoca le associazioni già iscritte al precedente registro regionale. Tali associazioni istituiscono autonomamente l’Assemblea regionale del volontariato. Le associazioni già regolarmente iscritte conservano l’iscrizione con la relativa decorrenza.

L’insediamento dell’Osservatorio avviene entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Sono abrogate la legge regionale 16 luglio 1993, n. 38, e la legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2.

Regime economico e copertura finanziaria

Per l’esercizio finanziario 1999 la spesa è coperta con le disponibilità già previste sul capitolo 3260, che assume la denominazione di “Fondo per l’attuazione della nuova legge per la promozione del volontariato”. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati dalle leggi di bilancio, tenendo conto della natura interdisciplinare degli interventi.

Attualità della disciplina

La legge mantiene rilievo come quadro regionale di riferimento per il volontariato in Basilicata, ma alcune disposizioni risultano oggi di fatto superate dal passaggio al nuovo assetto normativo del terzo settore. Restano comunque descritti gli strumenti regionali e gli adempimenti previsti dal testo consolidato per le organizzazioni operanti nel territorio regionale.

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