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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38351/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità del motivo di ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, nel confermare il giudizio di colpevolezza, ha riconosciuto la continuazione tra due ipotesi di reato in materia di stupefacenti già oggetto del procedimento e altre violazioni precedentemente commesse. Con un unico motivo deduce un vizio di motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione rileva però che la censura non è sviluppata in modo concreto: il ricorso non indica le ragioni specifiche poste a fondamento dell’asserito vizio, sicché la doglianza è qualificata come meramente generica.

Norme richiamate

  • artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamati come norme incriminatrici relative alle due ipotesi di reato oggetto del procedimento, per le quali la Corte d'appello ha riconosciuto la continuazione con altri fatti precedenti.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La sentenza presuppone la contestazione di reati in materia di stupefacenti, in particolare nella forma attenuata di cui al comma 5.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo di doglianza, pur formalmente prospettato come vizio di motivazione, non contiene alcuna specificazione concreta delle ragioni critiche rivolte alla decisione impugnata.
  • La mera enunciazione astratta di un vizio motivazionale, senza indicare gli specifici passaggi della sentenza censurati e senza sviluppare una critica argomentata, integra un motivo generico e dunque inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Quando l’inammissibilità del ricorso deriva da genericità della censura, segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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