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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10481/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti dell'imputato per la violazione dell'art. 76, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011. In cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge, sostenendo che nel provvedimento questorile fosse mancata l'indicazione del comune di residenza nel quale egli avrebbe dovuto fare rientro, con conseguente illegittimità della decisione confermata in appello. La Suprema Corte rileva però che la medesima doglianza era già stata proposta in appello ed era stata motivatamente respinta, senza un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura perché meramente reiterativa di quella già proposta in appello e perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di secondo grado, la quale aveva spiegato che il provvedimento amministrativo non era privo dell'indicazione del luogo di residenza, essendo questo indicato nei dati anagrafici e richiamato per relationem nella motivazione e nel dispositivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011

    È la norma incriminatrice contestata nel procedimento; la sentenza non ne sviluppa il contenuto precettivo, limitandosi a rilevare che la doglianza difensiva sull'indicazione del comune di residenza è infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre una censura già dedotta in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge non è sufficiente se non incide sulla ratio decidendi della sentenza di merito e non evidenzia un effettivo errore del provvedimento confermato.
  • Quando il giudice di merito accerta che l'atto amministrativo richiamato nel procedimento contiene l'indicazione contestata, anche se collocata in altra parte dell'atto o richiamata per relationem, la censura di omissione testuale è infondata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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