Cassazione Penale, Sentenza n. 40886/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto aggravato (originariamente tentato, poi ritenuto consumato) e la contestata recidiva. Bondisi Alfredo propone tre motivi: (1) omessa motivazione rispetto ai motivi aggiunti depositati; (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per mancata considerazione degli elementi indicati nei motivi aggiunti; (3) errata applicazione degli artt. 56 e 624 c.p., sostenendo che il fatto sarebbe stato tentato e non consumato perché gli imputati non avrebbero conseguito il possesso definitivo dell'autovettura. Bondisi Massimo propone due motivi: (1) manifesta illogicità della motivazione e violazione del principio di prova oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 c.p.p.; (2) analoga censura sulla qualificazione del fatto come consumato invece che tentato (artt. 56 e 624 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure ripropongono argomenti già valutati in appello e non apportano elementi decisivi utili al sindacato di legittimità; i motivi aggiunti non contenevano elementi tali da essere decisivi. Quanto alla qualificazione del reato, la Corte ha confermato l'orientamento di legittimità per cui il furto è consumato anche se l'impossessamento della cosa è stato temporaneo, quando l'agente abbia effettiva e autonoma disponibilità della refurtiva anche per breve tempo. È stata inoltre richiamata l'attendibilità del riconoscimento operato da testi intervenuti a breve distanza dal fatto e il rilievo della recidiva ai fini del diniego delle attenuanti generiche. Per legge (art. 616 c.p.p.) i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di procedimento e, essendo l'inammissibilità fondata su profili di colpa, al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) codice di procedura penale
Consente la censura per carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto però che le omissioni lamentate non riguardassero questioni decisive e che la sentenza fosse complessivamente motivata e coerente
art. 56 codice penale
Disciplina il tentativo; la Corte applica la distinzione tra tentativo e consumazione sulla base dell'effettiva disponibilità della cosa sottratta
art. 624 codice penale
Norma sul furto; la Corte ha interpretato che il furto è consumato anche quando l'impossessamento è temporaneo ma reale e autonomo
art. 533 codice di procedura penale
Principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che l'identificazione del ricorrente da parte di testimoni attendibili superi il dubbio ragionevole
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione codice di procedura penale
Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione; i ricorrenti hanno presentato motivi nei limiti di questa disposizione
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. con L. 18/12/2020 n.176
Consente il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti con conclusioni scritte; la causa è stata trattata ai sensi di questa norma
art. 616 codice di procedura penale
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e, se ricorre colpa, il pagamento a favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale misura
Massime di principio
- Il possesso anche temporaneo e autonomo della refurtiva può integrare il furto consumato: la distinzione tra tentativo e consumazione si basa sull'effettiva disponibilità della cosa, non sulla durata del possesso
- Le censure di motivazione in Cassazione richiedono che gli elementi omessi o trascurati siano decisivi: argomenti nuovi o aggiuntivi non determinanti rispetto alla decisione di merito difficilmente portano all'annullamento
- Il riconoscimento dell'imputato da testimoni intervenuti a breve distanza temporale dal fatto è considerato altamente probativo, e può neutralizzare dubbi derivanti da lievi incongruenze orarie
- La presenza di precedenti e recidiva può rendere irrilevante l'allegata condotta rieducativa o il nuovo stato lavorativo ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche
- Ricorsi che ripropongono argomentazioni già esaminate e rigettate in grado di appello rischiano di essere dichiarati inammissibili e di comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente
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