Cassazione Penale, Sentenza n. 16922/2025 del 06/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari dell'1/12/2023, che aveva: dichiarato estinti per prescrizione i reati di lesione personale e resistenza a pubblico ufficiale (capi E, F, N); ritenuto assorbito il reato di ricettazione (capo H) nel reato di riciclaggio (capo I); e rideterminato la pena per i rimanenti reati (rapina pluriaggravata, sequestro di persona, porto abusivo di armi - capi A,B,C,D,G,I,L,M) in anni 11 e €3.900, ridotta poi di un terzo per il rito abbreviato in anni 7 e mesi 4 e €2.600. Il ricorrente deduceva: 1) manifesta illogicità della motivazione relativa alla sua responsabilità, rilevando l'assenza di tracce biologiche sui capi sequestrati e presunte contraddizioni sulle modalità del travisamento/identificazione; 2) errore nel calcolo della pena finale (sosteneva che, per effetto delle prescrizioni e assorbimenti, la pena ridotta doveva risultare anni 7 e non anni 7 e mesi 4).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'Appello aveva fornito motivazione congrua e logica, valorizzando la flagranza, l'inseguimento e l'arresto dell'Ottomano (osservato uscire dal veicolo e bloccato a circa venti metri), non essendo decisiva l'assenza di tracce biologiche. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale ha correttamente calcolato la pena cumulata (pena-base per la rapina aumentata per i reati concorrenti), e poi ha applicato la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato, ottenendo anni 7 e mesi 4 e €2.600 di multa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €4.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente per il ricorso dichiarato inammissibile.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio che, in assenza di colpa nella presentazione del ricorso, non si esclude comunque la possibilità di disporre un versamento alla cassa delle ammende determinato in via equitativa.
Massime di principio
- L'assenza di tracce biologiche su oggetti collegati a un reato non è, di per sé, decisiva: il giudice può fondare la condanna su altre fonti di prova (flagranza, inseguimento, verbale di arresto, testimonianze) purché la motivazione sia congrua e logica.
- I verbali di arresto e le risultanze dell'attività di polizia sono pienamente utilizzabili e possono avere rilievo probatorio significativo, specialmente quando il rito scelto consente di valutarne il contenuto (es. rito abbreviato).
- Quando alcuni capi vengono estinti per prescrizione o assorbiti, occorre ricalcolare la pena complessiva partendo dal reato più grave come pena base, aggiungendo gli incrementi per i reati concorrenti e applicando infine eventuali riduzioni (es. riduzione per rito abbreviato). Errori di calcolo devono risultare chiari e manifesti per essere accolti in cassazione.
- La Corte di cassazione non sostituisce il proprio giudizio di merito a quello del giudice di merito se la motivazione è logicamente fondata: i rilievi generici sulla valutazione della prova sono difficilmente idonei a ottenere la cassazione per manifesta illogicità.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e, anche se non rilevabile colpa grave, può essere disposto un versamento equitativo alla cassa delle ammende secondo i criteri richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.
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