Ordinanza n. 836/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'accertamento - dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione per l'installazione di un ascensore in Napoli nel fabbricato alla -OMISSIS- trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli a mezzo pec il 21.02.2025 (doc 1 e 2); - e per la conseguente inefficacia ed illegittimità della negata autorizzazione alla esecuzione delle opere per la istallazione del chiesto ascensore di cui alla nota prot. MIC/MIC_ SABAP–NA_-OMISSIS-P del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli a firma congiunta del Responsabile del procedimento Arch. -OMISSIS- e dott.ssa -OMISSIS-e per il Direttore Generale il Delegato Arch. -OMISSIS- trasmessa addì 15 luglio 2025 (doc 3) alla ricorrente dott.ssa -OMISSIS- presso il proprio tecnico arch. -OMISSIS- nonché al Comune di Napoli ad oggetto “Risposta a nota n. del Rif. ns. prot. n. -OMISSIS- pervenuta il 21.02.2025 Oggetto: Napoli, II Municipalità, San Giuseppe, Palazzo -OMISSIS-, piazzetta -OMISSIS-Dati catastali: N.C.E.U. Sez. -OMISSIS-Edificio monumentale denominato Palazzo -OMISSIS- sottoposto con D.M. n. 337 del 28.07.2023 alle disposizioni di cui, ora, al D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. Richiesta di autorizzazione per: Installazione di un impianto ascensore Quadro normativo di riferimento: Norme sulla tutela degli immobili di carattere storico-artistico ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 58 delle N.T.A. della Variante del P.R.G. del Comune di Napoli Richiedente: -OMISSIS- Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt.5 e 6: arch. -OMISSIS- PARERE NEGATIVO” - che si impugna anche autonomamente; nonché di ogni atto presupposto connesso e consequenziale, ivi inclusa, la nota prot. MIC/MIC SABAP –-OMISSIS- (doc 4), ad oggetto “preavviso di parere negativo"; e per la condanna - della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli all'adozione del provvedimento richiesto, ossia al rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione dell'ascensore presso il fabbricato in Napoli alla Piazzetta Monticelli n 1;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo della Soprintendenza sull'installazione di un ascensore in un edificio monumentale vincolato, nonché il relativo preavviso di diniego
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione trasmessa alla Soprintendenza il 21 febbraio 2025, nonché la dichiarazione di inefficacia e illegittimità del successivo parere negativo del 15 luglio 2025 e degli atti connessi, compreso il preavviso di parere negativo. Hanno inoltre domandato la condanna della Soprintendenza al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di un ascensore destinato all'eliminazione delle barriere architettoniche presso un edificio monumentale sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004. In sede cautelare, il TAR aveva ordinato all'Amministrazione di procedere, secondo principi di leale collaborazione, a un confronto con i tecnici dei ricorrenti per individuare una soluzione progettuale alternativa capace di contemperare la tutela storico-monumentale dell'edificio con le documentate esigenze di salute e di accessibilità. A seguito di tale interlocuzione, i ricorrenti hanno presentato un nuovo progetto, rispetto al quale la Soprintendenza ha depositato un ulteriore preavviso di diniego del 19 marzo 2026, ritenendo necessario un intervento conforme ai principi del minimo intervento, della compatibilità chimico-fisica e della riconoscibilità, preceduto da uno studio approfondito della scala esistente e da un puntuale rilievo architettonico. Il Collegio ha ritenuto che l'interlocuzione procedimentale fosse ancora in corso e che dovesse essere chiarito se fossero concretamente praticabili soluzioni progettuali alternative oppure se la collocazione dell'ascensore nella tromba delle scale fosse radicalmente incompatibile con le peculiarità architettoniche del bene.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti funzionali al riesame, senza definire il merito della domanda di accertamento del silenzio-assenso né annullare definitivamente il parere negativo. Ha disposto che la Soprintendenza, nelle more della conclusione del procedimento e entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, chiarisca espressamente: a) le concrete modalità esecutive e le eventuali proposte progettuali alternative compatibili con la struttura storica, alla luce dei principi del minimo intervento, della compatibilità chimico-fisica, della riconoscibilità e dello studio approfondito della scala; oppure b) se debba ritenersi assolutamente impossibile collocare un corpo ascensore all'interno della tromba delle scale, perché incompatibile con la preservazione integrale del bene. Il Collegio ha confermato la permanenza di esigenze cautelari apprezzabili e ha fissato al 9 giugno 2026 la camera di consiglio per verificare gli ulteriori esiti dell'interlocuzione e attendere l'adozione di un provvedimento definitivo. Le spese sono state riservate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata esercitata mediante una misura funzionale al riesame e alla prosecuzione dell'interlocuzione procedimentale.
d.lgs. 42/2004
Il bene è sottoposto a tutela storico-artistica e la valutazione della compatibilità dell'intervento deve preservarne le peculiarità architettoniche.
art. 10, comma 3, d.lgs. 42/2004
È indicato quale base normativa della tutela dell'immobile monumentale interessato dalla richiesta di installazione dell'ascensore.
artt. 5 e 6 l. 241/1990
Sono richiamati in relazione all'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, la base dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Giustifica la protezione dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la compatibilità di un intervento edilizio su un bene culturale richiede ulteriori approfondimenti tecnici e il procedimento di riesame è ancora in corso, il giudice può ordinare all'amministrazione di esplicitare le soluzioni progettuali concretamente praticabili o di motivare specificamente l'assoluta incompatibilità dell'intervento con la conservazione integrale del bene, rinviando la decisione cautelare definitiva.
- La tutela cautelare può essere conformata secondo il principio di leale collaborazione, imponendo un confronto procedimentale tra amministrazione e privato finalizzato all'individuazione di una soluzione tecnica che bilanci la conservazione del bene culturale con esigenze di eliminazione delle barriere architettoniche e di tutela della salute adeguatamente documentate.
- Nel valutare progetti incidenti su un bene storico-monumentale, la Soprintendenza deve riferire la propria valutazione a criteri tecnici specifici, tra cui minimo intervento, compatibilità chimico-fisica, riconoscibilità dell'intervento e conoscenza approfondita delle caratteristiche architettoniche del bene.
- Quando l'amministrazione prospetta un diniego per incompatibilità dell'intervento con un bene culturale, non è sufficiente un generico richiamo alla tutela del bene: occorre chiarire se siano praticabili alternative progettuali meno impattanti oppure se ogni soluzione sia radicalmente incompatibile con le peculiarità architettoniche tutelate.
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