Regolamento (UE) 2018/729
Regolamento delegato (UE) 2018/729 della Commissione, del 26 febbraio 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna gli elenchi delle sostanze classificate contenuti nei regolamenti UE sui precursori di droghe, inserendo ANPP e NPP nella categoria 1. La modifica risponde all'esigenza di contrastare la produzione illecita di fentanil e analoghi del fentanil, rafforzando i controlli su sostanze che possono essere facilmente trasformate in tali stupefacenti. L'atto modifica sia il regime relativo al mercato interno sia quello applicabile ai traffici con paesi terzi. È previsto un differimento dell'applicazione al 7 luglio 2018 per consentire l'adeguamento degli operatori e delle autorità.
Modifica gli elenchi delle sostanze classificate nei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005, inserendo ANPP e NPP tra i precursori di droghe soggetti a controllo.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici e alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione che trattano precursori di droghe disciplinati dal regolamento (CE) n. 273/2004 (mercato interno) e dal regolamento (CE) n. 111/2005 (commercio tra Unione e paesi terzi). L'effetto è limitato alle sostanze 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) e N-fenetil-4-piperidinone (NPP), che vengono incluse nella categoria 1 degli allegati dei due regolamenti. Il regolamento è rilevante anche ai fini dello SEE. Si applica dal 7 luglio 2018, dopo l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento delegato (UE) 2018/729: inclusione di ANPP e NPP tra i precursori di droghe classificati
Il regolamento delegato interviene sui due principali atti dell'Unione in materia di precursori di droghe, cioè il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005, al fine di inserire nell'elenco delle sostanze classificate 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) e N-fenetil-4-piperidinone (NPP). La modifica dà attuazione nell'Unione agli aggiornamenti della tabella I della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 e risponde all'esigenza di contrastare la produzione illecita di fentanil e analoghi del fentanil.
Contesto normativo e finalità
I considerando chiariscono che i due regolamenti UE attuano l'articolo 12 della Convenzione ONU contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988. Le decisioni 60/12 e 60/13 della Commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite, adottate il 16 marzo 2017, hanno già incluso ANPP e NPP nella tabella I della Convenzione; la Commissione europea recepisce quindi tale aggiornamento nel diritto dell'Unione.
La ratio della misura è di salute e sicurezza pubblica: ANPP è un precursore immediato del fentanil e dell'acetil fentanil, mentre NPP può essere usato come materia prima per ANPP o come precursore diretto di numerosi analoghi del fentanil. Poiché esistono elementi per ritenere che una parte significativa del fentanil illecito sia fabbricata nell'Unione a partire da tali sostanze, il regolamento introduce controlli più severi, in particolare sulle importazioni.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La modifica interessa gli operatori economici che producono, commercializzano o utilizzano ANPP e NPP nell'Unione, nonché le autorità competenti chiamate ad applicare i controlli previsti dai due regolamenti. Il regolamento riguarda sia il regime interno di cui al regolamento (CE) n. 273/2004 sia il regime del commercio tra Unione e paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 111/2005.
Poiché nell'Unione la produzione, il commercio e l'uso leciti di ANPP e NPP sono limitati, la Commissione ritiene che l'impatto amministrativo aggiuntivo sia contenuto, pur imponendo l'inserimento delle sostanze nella categoria 1, cioè quella soggetta alle misure di controllo e monitoraggio più rigorose.
Modifica del regolamento (CE) n. 273/2004
L'articolo 1 modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, inserendo nella tabella delle sostanze classificate in categoria 1 le due sostanze seguenti:
- 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP), codice NC 2933 39 99, numero CAS 21409-26-7;
- N-fenetil-4-piperidinone (NPP), codice NC 2933 39 99, numero CAS 39742-60-4.
L'inserimento avviene in sequenza in base al codice NC, come previsto dal testo dell'atto.
Modifica del regolamento (CE) n. 111/2005
L'articolo 2 introduce la stessa modifica nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, che disciplina il commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi. Anche qui ANPP e NPP vengono collocate nella tabella delle sostanze classificate in categoria 1, con i medesimi dati identificativi: codice NC 2933 39 99 e numeri CAS 21409-26-7 e 39742-60-4.
Conseguenze della classificazione in categoria 1
La categoria 1 comporta il livello massimo di controllo tra quelli previsti dai regolamenti sui precursori di droghe. Il testo ricorda espressamente che le sostanze di questa categoria devono essere immagazzinate in locali sicuri e che ciascun operatore che vi entra in contatto deve essere titolare di una licenza. L'effetto pratico è quindi un rafforzamento degli obblighi di autorizzazione, custodia e monitoraggio per la filiera lecita.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo dal 7 luglio 2018. Il differimento è giustificato dalla necessità di concedere agli operatori economici e alle autorità competenti il tempo necessario per adattarsi alle nuove prescrizioni.
Portata complessiva
In sintesi, il regolamento non introduce un nuovo sistema autonomo di disciplina, ma aggiorna gli elenchi di sostanze sottoposte a controllo nell'ambito della normativa UE sui precursori di droghe. L'obiettivo è ridurre il rischio di diversione verso la produzione illecita di fentanil, garantendo al contempo un'applicazione coordinata tra disciplina interna e controllo degli scambi con i paesi terzi.
Disposizioni principali
Inclusione di ANPP e NPP nel regolamento (CE) n. 273/2004
L'articolo 1 inserisce, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, nella tabella delle sostanze classificate in categoria 1, le voci relative a 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) e N-fenetil-4-piperidinone (NPP). Per entrambe le sostanze è indicato il codice NC 2933 39 99; i numeri CAS sono rispettivamente 21409-26-7 per ANPP e 39742-60-4 per NPP.
Inclusione di ANPP e NPP nel regolamento (CE) n. 111/2005
L'articolo 2 apporta una modifica speculare all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, inserendo le stesse due sostanze nella tabella delle sostanze classificate in categoria 1, con il medesimo codice NC 2933 39 99 e gli stessi numeri CAS.
Classificazione in categoria 1 e ratio della modifica
Dai considerando emerge che ANPP e NPP sono precursori strettamente collegati al fentanil e agli analoghi del fentanil; la loro inclusione in categoria 1 comporta le misure di controllo e monitoraggio più rigorose. La Commissione giustifica la scelta con l'aumento degli abusi di fentanil e con la necessità di introdurre controlli all'importazione per contrastare la fabbricazione illecita.
Entrata in vigore e applicazione differita
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applichi solo a decorrere dal 7 luglio 2018. Il testo ricorda inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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