Sentenza del 02/03/2016 n. 4156 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, ritenute alla fonte e IVA per l'anno d'imposta 1999, dell'importo complessivo di Euro 11.840,40. Ha contestato la decadenza dell'Amministrazione finanziaria per tardiva iscrizione a ruolo e, soprattutto, la tardiva notifica della cartella, avvenuta il 16 gennaio 2006, oltre il termine del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, presentata nel 2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo contraddittoria la sentenza della Commissione Tributaria Regionale: dopo aver individuato nel 31 dicembre 2005 il termine ultimo per la notifica, il giudice regionale aveva comunque considerato tempestiva la notifica del 16 gennaio 2006. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio, poiché la tardività della notifica risultava evidente e non contestata, e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La disposizione disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e i termini entro i quali l'Ufficio deve procedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
D.L. n. 106 del 2005, art. 5-bis, convertito dalla L. n. 156 del 2005
La cartella di pagamento deve essere notificata entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per la dichiarazione presentata nel 2000, il quinto anno successivo scadeva il 31 dicembre 2005. Una notifica effettuata il 16 gennaio 2006 è quindi tardiva e comporta l'illegittimità della cartella.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente di denunciare in cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo. Nel caso concreto, la Corte ha ravvisato una contraddizione logica nella valutazione della tempestività della notifica.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi sui limiti delle domande e delle eccezioni proposte. La censura relativa alla violazione di tale norma è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso non riportava integralmente il contenuto dell'atto di appello.
Codice civile, art. 2909
Disciplina l'efficacia del giudicato. Anche la censura relativa alla formazione di un giudicato interno è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005
È richiamata quale precedente nell'evoluzione normativa dei termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento.
Massime di principio
- Quando la legge fissa un termine decadenziale per la notifica della cartella, il termine deve essere calcolato verificando l'anno di presentazione della dichiarazione e la scadenza del quinto anno successivo, normalmente al 31 dicembre.
- Una notifica eseguita anche pochi giorni dopo la scadenza del termine decadenziale è tardiva e può determinare l'annullamento della cartella, se la data della notifica è certa e non contestata.
- Una sentenza è viziata da contraddittorietà quando afferma come termine ultimo una certa data e considera comunque tempestivo un atto notificato successivamente.
- Nel ricorso per cassazione, le censure processuali relative al contenuto degli atti precedenti devono essere autosufficienti: è necessario riportare o indicare puntualmente le parti rilevanti dell'atto su cui si fonda la doglianza.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti e la tardività della notifica è evidente, la Corte di Cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, accogliendo il ricorso del contribuente.
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