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Sentenza

Sentenza del 02/03/2016 n. 4156 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, ritenute alla fonte e IVA per l'anno d'imposta 1999, dell'importo complessivo di Euro 11.840,40. Ha contestato la decadenza dell'Amministrazione finanziaria per tardiva iscrizione a ruolo e, soprattutto, la tardiva notifica della cartella, avvenuta il 16 gennaio 2006, oltre il termine del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, presentata nel 2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo contraddittoria la sentenza della Commissione Tributaria Regionale: dopo aver individuato nel 31 dicembre 2005 il termine ultimo per la notifica, il giudice regionale aveva comunque considerato tempestiva la notifica del 16 gennaio 2006. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio, poiché la tardività della notifica risultava evidente e non contestata, e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La disposizione disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e i termini entro i quali l'Ufficio deve procedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 5-bis, convertito dalla L. n. 156 del 2005

    La cartella di pagamento deve essere notificata entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Per la dichiarazione presentata nel 2000, il quinto anno successivo scadeva il 31 dicembre 2005. Una notifica effettuata il 16 gennaio 2006 è quindi tardiva e comporta l'illegittimità della cartella.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Consente di denunciare in cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo. Nel caso concreto, la Corte ha ravvisato una contraddizione logica nella valutazione della tempestività della notifica.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Impone al giudice di pronunciarsi sui limiti delle domande e delle eccezioni proposte. La censura relativa alla violazione di tale norma è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso non riportava integralmente il contenuto dell'atto di appello.

  • Codice civile, art. 2909

    Disciplina l'efficacia del giudicato. Anche la censura relativa alla formazione di un giudicato interno è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005

    È richiamata quale precedente nell'evoluzione normativa dei termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento.

Massime di principio

  • Quando la legge fissa un termine decadenziale per la notifica della cartella, il termine deve essere calcolato verificando l'anno di presentazione della dichiarazione e la scadenza del quinto anno successivo, normalmente al 31 dicembre.
  • Una notifica eseguita anche pochi giorni dopo la scadenza del termine decadenziale è tardiva e può determinare l'annullamento della cartella, se la data della notifica è certa e non contestata.
  • Una sentenza è viziata da contraddittorietà quando afferma come termine ultimo una certa data e considera comunque tempestivo un atto notificato successivamente.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure processuali relative al contenuto degli atti precedenti devono essere autosufficienti: è necessario riportare o indicare puntualmente le parti rilevanti dell'atto su cui si fonda la doglianza.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti e la tardività della notifica è evidente, la Corte di Cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, accogliendo il ricorso del contribuente.

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