Cassazione Civile, Ordinanza n. 05191/2026 del 07/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una sentenza della Corte dei conti che aveva confermato la condanna solidale di alcuni funzionari provinciali e dell’istituto di credito tesoriere al risarcimento di un danno patrimoniale arrecato a una provincia, per pagamenti eseguiti su mandati relativi a crediti inesistenti a favore di un soggetto privo di titolo. La banca, quale incorporante della precedente banca tesoriera, ha proposto ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione articolando tre censure: 1) violazione dell’art. 103 Cost. e dell’art. 1 del d.lgs. n. 174/2016, sostenendo che la Corte dei conti avrebbe deciso su una materia riservata al giudice ordinario perché la responsabilità dell’ente era stata ricondotta alla condotta dei cassieri che avrebbero pagato mandati formalmente esistenti senza verificare la loro falsità o contraffazione; 2) eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, lamentando che il giudice contabile avrebbe introdotto una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione dell’azione erariale, facendo decorrere il termine dal momento dell’esercizio dell’azione penale e della richiesta di rinvio a giudizio; 3) omessa pronuncia su un motivo di appello, deducendo che la Corte dei conti si sarebbe limitata a richiamarlo senza decidere. La Procura generale ha resistito chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, sul primo motivo, che la giurisdizione contabile nei confronti del tesoriere è pacifica e che l’accertamento delle condotte illecite dei dipendenti della banca, imputabili alla persona giuridica ai fini della responsabilità patrimoniale-contabile, attiene al merito e ai limiti interni della giurisdizione, non ai limiti esterni sindacabili in sede di ricorso ex art. 111 Cost. Sul secondo motivo ha affermato che la doglianza non riguarda la giurisdizione ma un preteso error in iudicando, poiché l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa si configura solo quando il giudice speciale crei una norma inesistente, non quando interpreti una disposizione. Sul terzo motivo ha ribadito che l’omessa pronuncia o le lacune motivazionali integrano, al più, errori di giudizio o di procedura e non un difetto di giurisdizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la natura meramente formale del controricorrente pubblico ministero contabile; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
La censura di difetto di giurisdizione è stata esclusa perché la questione investiva l’esercizio interno della giurisdizione contabile, non i suoi limiti esterni.
art. 1 del D.Lgs. n. 174/2016
Richiamato dal ricorrente a sostegno del difetto di giurisdizione; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile poiché la giurisdizione contabile sul tesoriere è pacifica.
art. 2049 c.c.
La responsabilità della banca per i dipendenti è stata evocata dalla ricorrente, ma la Corte ha osservato che l’accertamento delle condotte dei dipendenti attiene al merito contabile.
art. 129 disp. att. c.p.p.
Richiamato come base dell’argomento sulla decorrenza della prescrizione in caso di danno erariale derivante da fatto penalmente rilevante; la Corte ha qualificato la censura come attinente al merito e non alla giurisdizione.
art. 111, comma 8, Cost.
Il ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non consente di censurare errori in iudicando o in procedendo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio dinanzi alle Sezioni Unite contro decisioni della Corte dei conti, il sindacato della Cassazione è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione: non sono deducibili errori di interpretazione della legge, di motivazione, né vizi processuali o di merito.
- La giurisdizione contabile sul tesoriere o su soggetti che gestiscono denaro pubblico può estendersi anche alle responsabilità della persona giuridica per le condotte illecite dei propri dipendenti nell’esercizio del servizio.
- L’accertamento della sussistenza e imputabilità di condotte violatrici di obblighi di servizio o contra ius, causative del danno erariale, è questione di merito e non di giurisdizione.
- L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa ricorre solo se il giudice speciale crea una norma inesistente; non ricorre quando il giudice si limiti a interpretare, anche estensivamente o analogicamente, una disposizione di legge.
- L’omessa pronuncia o la motivazione insufficiente di una sentenza della Corte dei conti non integrano, di regola, un difetto di giurisdizione, ma al più un vizio del concreto esercizio del potere giurisdizionale.
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