Cassazione Penale, Sentenza n. 27364/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una richiesta di correzione di errore materiale relativa ai capi E, F, G e H di una sentenza della Corte d'appello del 21.11.2024 pronunciata nei confronti di un imputato. Il GIP di Teramo, quale giudice dell'esecuzione, aveva disposto la correzione della qualificazione giuridica dei capi nel senso che, ove presente la parola "bis", essa dovesse ritenersi abrogata. Il procuratore della Repubblica ha ricorso deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 130, 648 e 650 c.p.p., sostenendo che la richiesta originaria non riguardava una modifica del titolo di reato della sentenza di appello, ma la correzione dell'originaria sentenza di primo grado del Tribunale di Teramo, la quale, nella parte sul calcolo della pena, aveva omesso la dicitura "bis" dopo l'art. 624 pur mantenendola nella rubrica iniziale. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha illegittimamente corretto un provvedimento coperto da giudicato e ha inciso sul titolo di reato, trasformando inammissibilmente la fattispecie in fase esecutiva. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di Teramo, Ufficio GIP, affinché rinnovi il giudizio. La Corte ha ritenuto che la correzione dell'errore materiale non possa essere utilizzata quando l'eliminazione dell'errore comporti una modificazione essenziale dell'atto. Nel caso concreto, la soppressione della parola "bis" accanto all'art. 624 c.p. nella descrizione in diritto dei fatti imputati poteva comportare una riqualificazione in melius e quindi un mutamento non consentito tramite la procedura di correzione. Inoltre, l'ordinanza era motivata in modo troppo succinto e non chiariva se si trattasse davvero di mero errore materiale, né quale fosse l'effettivo oggetto della richiesta delle parti.
Norme richiamate
art. 130 c.p.p.
La correzione dell'errore materiale è ammissibile solo per difformità meramente esteriori tra volontà del decidente e sua rappresentazione grafica; non può essere usata quando l'intervento comporti una modificazione essenziale della decisione.
art. 648 c.p.p.
È richiamato nel ricorso come norma processuale violata; dal testo non emerge un'interpretazione autonoma della Corte oltre al riferimento alla doglianza.
art. 650 c.p.p.
È richiamato nel ricorso come norma processuale violata; dal testo non emerge un'interpretazione autonoma della Corte oltre al riferimento alla doglianza.
art. 624-bis c.p.
È la disposizione che, secondo il ricorrente, era stata correttamente indicata nella rubrica iniziale ma erroneamente riportata senza il "bis" nella parte sul calcolo della pena; la Corte evidenzia che la soppressione del "bis" può integrare una riqualificazione in melius, quindi non una mera correzione materiale.
art. 624 c.p.
È menzionato come riferimento risultante dalla sentenza di primo grado nella parte sul calcolo della pena; la Corte non si pronuncia sul merito della qualificazione sostanziale, ma sul fatto che la correzione potesse alterarla in modo essenziale.
Massime di principio
- La procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. è ammessa solo quando vi sia una mera difformità tra la decisione effettivamente assunta e la sua estrinsecazione formale; se l'intervento incide sul contenuto decisorio o ne comporta una modificazione essenziale, la correzione è preclusa.
- Il giudice della correzione non può utilizzare il rimedio per operare, direttamente o indirettamente, una riqualificazione del fatto o del titolo di reato che alteri il giudicato o il contenuto sostanziale della decisione.
- Un provvedimento di correzione deve essere sorretto da motivazione sufficiente a consentire di comprendere l'effettivo oggetto della richiesta e la natura dell'errore denunciato; una motivazione meramente assertiva o criptica integra vizio rilevante.
- Quando dagli atti non sia chiaro se l'errore riguardi la sola veste grafica dell'atto o invece il suo contenuto sostanziale, il giudice deve chiarire le premesse dell'intervento correttivo, perché in caso di dubbio non è consentito un mutamento essenziale mediante la procedura semplificata di correzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27321/2026 del 21/07/2026
- Sentenza penale · 21 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27322/2026 del 21/07/2026
- Sentenza penale · 21 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27323/2026 del 21/07/2026
- Sentenza penale · 21 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27324/2026 del 21/07/2026
- Sentenza penale · 21 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27326/2026 del 21/07/2026
- Sentenza penale · 21 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27327/2026 del 21/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →