Cassazione Civile, Ordinanza n. 06299/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, socio al 50% di una società di capitali, aveva ricevuto un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria gli imputava per trasparenza, come maggior reddito personale, la quota di utili presuntivamente distribuiti in proporzione alla partecipazione sociale, in relazione a maggiori ricavi accertati in capo alla società per l'anno d'imposta 2012. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato; in appello la ripresa era stata ridotta, perché il giudice tributario aveva ritenuto che la presunzione dovesse operare sui soli utili effettivamente prodotti dalla società, depurando il volume d'affari accertato e ammettendo la prova contraria circa mancata produzione o mancata distribuzione degli utili. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) tardività dell'appello, sostenendo che il termine semestrale, con sospensione feriale, fosse scaduto il 5 ottobre 2018 e non l'8 ottobre 2018; 2) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente e per asserita genericità dell'appello del contribuente; 3) violazione delle norme in tema di accertamento dei redditi e della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale, contestando la rimodulazione della ripresa operata dalla CTR e il riferimento ai ricavi effettivamente prodotti anziché al volume d'affari.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché, mancando la notificazione della sentenza di primo grado, il termine lungo per l'appello, comprensivo della sospensione feriale, scadeva il 6 ottobre 2018 ed era prorogato al primo giorno feriale successivo, cioè l'8 ottobre 2018, data di notificazione dell'appello. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che l'atto di appello, letto complessivamente, conteneva motivi specifici sufficienti ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e che la sentenza impugnata non era affetta da motivazione apparente, essendo comprensibile il percorso argomentativo. Ha infine rigettato il terzo motivo, ribadendo che nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, salva prova contraria di accantonamento o reinvestimento, e precisando che il riferimento corretto è ai ricavi/utili effettivamente prodotti, non al volume d'affari; la decisione della CTR era dunque conforme ai principi consolidati. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità. Non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché la parte ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare nullità della sentenza e violazioni processuali in tema di termini di impugnazione e motivazione; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure.
art. 155 c.p.c.
commi secondo, quarto e quinto
Richiamato per il computo dei termini processuali, incluso il rinvio al primo giorno feriale successivo.
art. 327 c.p.c.
Usato per determinare il termine lungo per proporre appello in assenza di notificazione della sentenza.
art. 51 d.lgs. 546/1992
Richiamato ai fini della tempestività dell'appello nel processo tributario.
art. 1 L. 742/1969
Richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali.
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato quale parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui la sentenza è nulla se manca del tutto la motivazione o se la motivazione è solo apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato nel motivo sulla motivazione e sul processo tributario.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 53 d.lgs. 546/1992
La Corte afferma che l'onere di impugnazione specifica è assolto quando, letta complessivamente, l'atto di appello rende inequivoci i motivi di censura.
art. 41, comma 1, lett. c), d.P.R. 597/1973
Richiamato dal ricorrente per contestare il criterio di imputazione del maggior reddito ai soci.
art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente per censurare la ricostruzione del maggior reddito e la presunzione di distribuzione ai soci.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ne esclude l'applicazione per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello è specifico quando, letto nel suo complesso, consente di individuare in modo univoco le censure rivolte alla sentenza di primo grado, anche se tali censure sono formulate in forma sintetica o implicita.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando non consente di ricostruire gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non basta un'esposizione succinta se il percorso logico-giuridico resta intellegibile.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, in ragione della complicità/reciproco controllo normalmente esistente tra i soci, salvo prova contraria del contribuente circa accantonamento o reinvestimento degli utili.
- La presunzione di attribuzione ai soci non può essere fondata sul mero volume d'affari, ma sui ricavi o utili effettivamente accertati; ai fini della capacità contributiva rilevano le componenti positive di reddito e quelle negative disconosciute che concorrono a determinare il maggior reddito imponibile.
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