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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00210/2026 del 04/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Due dipendenti di un ente pubblico economico regionale, assunti rispettivamente nel 2012 e nel 2014 con inquadramento nella categoria D1, avevano agito per ottenere l'accertamento del diritto a percepire l'indennità annuale prevista dalla normativa regionale molisana sull'area quadri, sostenendo che tale disciplina si applicasse anche al personale dell'ente strumentale della Regione e che le leggi regionali successive non avessero abrogato l'istituto, ma solo previsto una progressiva riduzione dei contingenti fino ad esaurimento. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'indennità spettasse al personale in categoria D e che l'ente avesse continuato ad applicare la disciplina regionale anche dopo le modifiche legislative. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, in primo luogo, la violazione delle norme regionali invocate, sostenendo che esse riguardassero solo il personale della Regione Molise e non quello dell'ente autonomo, e che comunque, dopo la riforma regionale, l'area quadri non potesse più essere riconosciuta ai dipendenti assunti dopo il 17 settembre 2011; in secondo luogo, ha denunciato la violazione della disciplina statale sul pubblico impiego contrattualizzato e sulla classificazione del personale, assumendo che il riconoscimento della qualifica di quadri e della relativa indennità non potesse derivare da una legge regionale in assenza di contrattazione collettiva e di verifica dei contenuti professionali del rapporto. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, valorizzando la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge regionale molisana che istituiva l'area quadri e l'indennità, nonché l'interpretazione complessiva delle successive leggi regionali che avevano trasformato il sistema in un ruolo ad esaurimento, comunque non estensibile ai dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore delle nuove limitazioni. Ha inoltre escluso che il personale dell'ente potesse invocare integralmente la disciplina regionale del personale della Regione e ha ritenuto irrilevanti sia la circostanza che l'ente avesse in passato corrisposto l'indennità ad altri dipendenti, sia l'asserita acquiescenza a decisioni analoghe.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito senza rinvio ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato le domande originarie dei dipendenti. Ha affermato che la disposizione regionale istitutiva dell'area quadri era stata dichiarata incostituzionale con effetti retroattivi, salvo i rapporti esauriti, e che, in ogni caso, la disciplina regionale successiva aveva previsto una progressiva soppressione dei contingenti e la salvaguardia soltanto dei diritti già maturati dai dipendenti inquadrati alla data di entrata in vigore delle nuove norme. Poiché i ricorrenti erano stati assunti dopo tale data e non rientravano nei diritti quesiti tutelati, non avevano titolo al trattamento richiesto. La Corte ha anche escluso che il rinvio alla disciplina del personale dell'ente comportasse l'applicazione dell'area quadri, non prevista dalla contrattazione collettiva del comparto.

Norme richiamate

  • art. 11 L.R. Molise 6/2002

    richiamato come norma che aveva introdotto l'area quadri nella legislazione regionale, ma ritenuto non decisivo per estendere il beneficio al personale dell'ente

  • art. 2 L.R. Molise 30/2005

    richiamato quale base normativa dell'indennità annuale poi oggetto di successive modifiche e limitazioni

  • art. 17, comma 4, L.R. Molise 12/2008

    letto come disposizione che avviava la soppressione progressiva dei posti dei contingenti D1 e D3 fino alla riduzione numerica prevista, con salvezza dei diritti già maturati

  • art. 18, commi 7 e 8, L.R. Molise 3/2010

    richiamato nel primo motivo come parte del complessivo quadro normativo regionale oggetto di censura

  • art. 1 L.R. Molise 14/2010

    interpretato dalla Corte come norma che disponeva la revisione dell'istituto e la riduzione progressiva dei contingenti fino alla soppressione, non consentendo il riconoscimento dell'area quadri ai dipendenti assunti dopo la sua entrata in vigore

  • art. 1 L.R. Molise 28/2011

    richiamato quale disposizione che faceva salvi i diritti dei dipendenti già inquadrati in categoria D alla data di entrata in vigore della legge

  • art. 75 L.R. Molise 2/2012

    menzionato nel primo motivo come ulteriore norma del sistema regionale, senza autonoma ratio decisiva esplicitata

  • art. 2 L. 190/1985

    invocato dalla ricorrente per sostenere che la qualifica di quadri nel lavoro subordinato presuppone criteri di legge e contrattazione collettiva, non una mera previsione regionale

  • art. 3 L. 190/1985

    richiamato, insieme all'art. 2, per contestare la base normativa del riconoscimento dell'area quadri

  • art. 20 L.R. Molise 37/1999

    richiamato come disciplina del personale dell'ente, che rinvia al CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali e non alla piena applicazione della normativa regionale sul pubblico impiego regionale

  • art. 16, comma 8, d.l. 98/2011

    richiamato per escludere che potessero essere fatti valere in modo utile inquadramenti o promozioni fondati su disposizioni successivamente dichiarate illegittime, mancando comunque nel caso concreto un atto di inquadramento

  • art. 384 c.p.c.

    utilizzato per decidere la causa nel merito una volta cassata la sentenza impugnata, perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto

  • art. 29-bis L.R. Molise 7/1997

    dichiarato costituzionalmente illegittimo; la Corte di cassazione ne trae conseguenze retroattive sul diritto azionato, salvo i rapporti esauriti

  • art. 81 Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale come parametro violato dalla norma regionale per illegittima spesa di personale priva di adeguato fondamento nella contrattazione collettiva

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale per la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile

  • art. 97, comma 1, Cost.

    menzionato nel percorso motivazionale della decisione costituzionale, ma ritenuto assorbito

  • art. 40 d.lgs. 165/2001

    indicato come norma che attribuisce alla contrattazione collettiva la definizione del sistema di classificazione del personale pubblico contrattualizzato

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    richiamato per il riferimento alla classificazione professionale prevista dai contratti collettivi

  • art. 2095 c.c.

    evocato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza richiamata per escluderne l'applicabilità al pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 2126 c.c.

    richiamato solo come possibile disciplina delle prestazioni già eseguite in caso di nullità degli atti di inquadramento, senza però incidere sul caso concreto

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato la classificazione del personale e il trattamento economico accessorio sono materia riservata alla contrattazione collettiva e non possono essere introdotti o modificati stabilmente da una legge regionale in contrasto con il sistema statale di settore.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma attributiva di un beneficio retributivo produce effetti retroattivi, salvi i rapporti esauriti; se la spettanza del diritto è ancora sub iudice, la norma caducata non può più essere applicata.
  • Quando la disciplina regionale prevede la progressiva riduzione di contingenti di personale con salvezza dei soli diritti già maturati, il beneficio non può essere riconosciuto ai dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore della norma restrittiva.
  • Il rinvio, per il personale di un ente pubblico economico, al CCNL di comparto e allo status giuridico non comporta automaticamente l'applicazione di istituti speciali previsti per il personale regionale, se tali istituti non sono contemplati dalla contrattazione collettiva applicabile.
  • Ai fini del riconoscimento di un inquadramento o di un'indennità legata a una qualificazione professionale speciale, non basta l'astratta previsione normativa locale o l'eventuale prassi dell'ente; occorre una base normativa valida e coerente con il sistema delle fonti applicabile al rapporto di lavoro.
  • Le norme di salvaguardia dei "diritti acquisiti" tutelano solo le posizioni già consolidate alla data di entrata in vigore della disciplina di riduzione o soppressione, non le aspettative di chi venga assunto successivamente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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